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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29934/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca del riconoscimento in Italia di una sentenza penale rumena che lo condannava per "traffico di influenze"; ha sostenuto che la fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen. era stata parzialmente abrogata dalla legge 9 agosto 2024 n. 114 e che, al momento della commissione del fatto (febbraio-marzo 2012), in Italia non esisteva l'art. 346-bis ma solo il reato di millantato credito, poi abrogato; perciò la condotta straniera avrebbe dovuto essere qualificata come millantato credito (o comunque non corrispondente a 346-bis) e non sarebbe stata riconoscibile/eseguibile in Italia. Denuncia altresì violazione di norme di procedura penale relative all'istruttoria esecutiva.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto della richiesta di revoca. Ha ritenuto inammissibile e comunque irrilevante sollevare ora questioni sul merito del giudizio di riconoscimento (tra cui la presunta mancanza di doppia incriminazione) perché tali censure dovevano essere propugnate nell'impugnazione della decisione di riconoscimento della Corte di appello di Roma del 26/04/2022. Inoltre la Corte ha condiviso la valutazione secondo cui la fattispecie concreta accertata in Romania rientra nell'ampio genus della truffa e quindi è penalmente rilevante anche nell'ordinamento italiano; ciò legittima il riconoscimento ai sensi del d.lgs. n. 161/2010, e la deroga alla doppia incriminazione prevista dall'art. 11 e dall'art. 8, comma 1, della legge n. 69/2005 si applica quando ricorrono i presupposti. La corte ha poi ricostruito la storia normativa dell'art. 346-bis (formulazione originaria, riforma 2019, riforma 2024) e richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui non sussiste continuità normativa tra alcune versioni del 346-bis e il precedente millantato credito, potendo i fatti, se accertati, configurare anche truffa.

Norme richiamate

  • art. 346-bis cod. pen.

    La disposizione attualmente sancisce che "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi."

    La Corte ricostruisce le diverse formulazioni legislative (originaria, riforma 2019, riforma 2024) e ne evidenzia l'evoluzione: la fattispecie è stata ampliata nel 2019 e poi resa più restrittiva nel 2024; la disciplina attuale richiede relazioni effettive e utilizzate (non solo vantate) e si riferisce a "utilità economica", escludendo la punibilità per influenze meramente millantate.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La condotta descritta dalla sentenza straniera è stata ricondotta al genus della truffa italiana (indurre in errore con artifizi o raggiri procurando a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno), idonea a giustificare il riconoscimento ed esecuzione della pena in Italia.

  • art. 10 d.lgs. n. 161 del 2010

    "La Corte di appello riconosce la sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (…) e) il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11."

    Per il riconoscimento non è necessaria la corrispondenza formale della denominazione del reato; è sufficiente che la condotta accertata sia penalmente rilevante anche nell'ordinamento italiano, salvo le deroghe dell'art. 11.

  • art. 11 d.lgs. n. 161 del 2010

    "Deroghe alla doppia punibilità" (testo richiamato nella sentenza)

    Consente il riconoscimento indipendentemente dalla doppia incriminazione se il reato rientra tra quelli elencati dall'art. 8, comma 1, legge n. 69/2005 e sussistono altri presupposti (pena massima nel paese di emissione non inferiore a tre anni, etc.).

  • art. 8, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69

    "indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"

    È la fattispecie di riferimento per la truffa nella quale il legislatore individua reati per i quali può operare la deroga alla doppia incriminazione ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 161/2010.

  • Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024 (Mazzarella)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che non sussiste continuità normativa tra la versione del reato di traffico di influenze introdotta nel 2019 e il precedente reato di millantato credito "corruttivo" abrogato: fatti che in passato potevano configurare millantato credito possono tuttora integrare la truffa, purché siano contestati e accertati tutti gli elementi della fattispecie diversa.

  • legge 6 novembre 2012 n. 190 e legge 9 gennaio 2019 n. 3 e legge 9 agosto 2024 n. 114

    Richiamate per la ricostruzione cronologica delle modifiche legislative all'art. 346-bis: l'art. 346-bis fu introdotto nel 2012, riformulato estensivamente nel 2019 e poi nuovamente ristretto nel 2024; queste modifiche influiscono sull'ambito applicativo ma non consentono di rimettere in discussione fuori tempo massimo il riconoscimento già pronunciato.

Massime di principio

  • Le questioni relative al merito del riconoscimento di sentenze penali estere (es. doppia incriminazione, corrispondenza normativa) devono essere sollevate e impugnate nella fase del giudizio di riconoscimento; non possono essere riesaminate tramite incidente di esecuzione chiesto successivamente.
  • Per il riconoscimento ai sensi del d.lgs. n. 161/2010 conta la corrispondenza della condotta penalmente rilevante nello Stato di esecuzione, non la corrispondenza formale della denominazione del reato.
  • Quando la condotta straniera può essere ricondotta a un delitto incluso nelle fattispecie elencate dall'art. 8, comma 1, della legge n. 69/2005 (es. truffa), può operare la deroga alla doppia incriminazione prevista dall'art. 11 del d.lgs. 161/2010, rendendo possibile il riconoscimento anche se il nome del reato differisce.
  • Le modifiche legislative successive alla commissione del fatto (ampliative o restrittive) non autorizzano automaticamente la revisione dell'esecuzione di una sentenza straniera riconosciuta, se la censura non è stata tempestivamente proposta nell'originario processo di riconoscimento.
  • In presenza di una qualificazione straniera diversa, l'ordinamento di esecuzione può ricondurre i fatti a una fattispecie nazionale più ampia o diversa (purché gli elementi costitutivi siano soddisfatti), senza incidere sulla qualificazione adottata nello Stato di emissione.

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