Cassazione Penale, Sentenza n. 46283/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censura l'inammissibilità dichiarata dalla Corte di appello della proposta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. formulata nel giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p.. La difesa aveva concordato con il procuratore generale di definire il procedimento mediante concordato che manteneva la pena base indicata dalla Corte di appello in conformità alla sentenza di annullamento della Cassazione e riduceva lievemente gli aumenti per continuazione e per reati in materia di armi. La Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile il concordato richiamando un precedente della V Sezione (sent. 22/6/2020 n.22774) che esclude la compatibilità tra concordato in appello e giudizio di rinvio; il ricorrente ha sostenuto che tale esclusione non trova fondamento normativo e che l'unico limite in fase di rinvio è previsto dall'art. 627, comma 3 c.p.p., ossia il divieto di ricadere nello stesso errore già censurato dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dopo aver richiamato i precedenti contrastanti, ha aderito all'orientamento che ritiene ammissibile la proposizione del concordato ex art. 599-bis c.p.p. anche nel giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p., in assenza di una preclusione normativa espressa, purché nel quadro dei limiti e della discrezionalità residua del giudice di rinvio indicati dall'art. 627 c.p.p.. La Cassazione ha inoltre ritenuto che la Corte di appello avesse errato valutando che i calcoli delle parti si discostassero dai criteri indicati nella sentenza di annullamento, rilevando invece che l'accordo rispettava i limiti dell'art. 627, comma 3. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma perché ribadisca e rivaluti l'ammissibilità del concordato alla luce del principio di diritto affermato.
Norme richiamate
Consente l'accordo tra le parti sulla determinazione della pena (concordato). La Cassazione ha interpretato la norma come non escludente la proposizione del concordato anche nel corso del giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p., salvo il rispetto dei limiti e della discrezionalità residua del giudice del rinvio.
Regola il giudizio di rinvio dopo annullamento; delimita l'autonomia e i poteri del giudice di rinvio rispetto al giudizio rescindente. La Corte ha richiamato tale norma per affermare che, se residuano margini di discrezionalità nel giudice di rinvio, questi possono essere esercitati anche per valutare l'ammissibilità di un concordato.
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce il divieto per il giudice di rinvio di ricadere nel medesimo errore di diritto o di motivazione già rilevato dalla Cassazione. La Corte ha precisato che tale limite deve essere rispettato nel valutare un eventuale concordato in rinvio: il patteggiamento non può eludere la statuizione di annullamento e non può tradursi in una riproposizione dell'errore censurato.
Massime di principio
- Il concordato ex art. 599-bis c.p.p. può essere proposto anche nel giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p. quando permangono margini discrezionali del giudice di rinvio; non esiste una esclusione normativa automatica.
- Il giudice di rinvio deve valutare l'ammissibilità del concordato alla luce dei limiti fissati dalla Cassazione nella sentenza di annullamento, in particolare evitando di ripetere l'errore di diritto o di motivazione già censurato (art. 627, comma 3 c.p.p.).
- La proposta di concordato in rinvio deve rispettare i criteri di determinazione della pena indicati nella sentenza rescindente; se così è, la sua inammissibilità non può essere affermata solo per ragioni deflattive generiche.
- In presenza di giurisprudenza contrastante, occorre verificare se dalla legge emerga una preclusione esplicita; in assenza di tale preclusione prevale l'interpretazione che ammette il concordato se compatibile con i limiti del giudizio di rinvio.
- Se la Corte territoriale dichiara inammissibile il concordato con motivazioni non coerenti con i criteri indicati dalla Cassazione, la decisione è suscettibile di annullamento e rinvio per nuova valutazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46234/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46235/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46236/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46237/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46238/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46239/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →