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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31961/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito del Tribunale di sorveglianza, che ha negato affidamento in prova e detenzione domiciliare, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorso investe l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare ex art. 47-quinquies ord. pen. e di detenzione domiciliare ordinaria proposte dal condannato. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte rileva che, in sostanza, egli sollecita una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito. In particolare, valorizza il fatto che pochi mesi prima, in relazione a un precedente cumulo e a una pena da espiare inferiore, era stata concessa la prosecuzione dell'espiazione in detenzione domiciliare. La Corte osserva tuttavia che il Tribunale di sorveglianza ha motivato il diniego sulla base della gravità dei reati, dell'entità della pena residua, del concreto pericolo di reiterazione desunto dall'atteggiamento elusivo del condannato rispetto alle proprie responsabilità, delle recenti manifestazioni di propensione a delinquere, della natura saltuaria e non documentata dell'eventuale attività lavorativa, della prospettiva di esecuzione in abitazione diversa da quella dei familiari e delle informazioni negative della polizia giudiziaria territorialmente competente. Su tali basi il giudice di merito ha ritenuto necessaria una graduale sperimentazione dei benefici e l'inidoneità, allo stato, delle misure non contenitive ai fini della risocializzazione.

Norme richiamate

  • art. 47-quinquies ord. pen.

    Norma richiamata quale base della richiesta di detenzione domiciliare speciale, respinta perché ritenuta non concedibile allo stato per insufficiente idoneità risocializzante della misura.

  • Cassa delle ammende

    Viene disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione in una mera richiesta di rivalutazione del merito, quando il giudice di sorveglianza abbia già esaminato compiutamente gli elementi fattuali rilevanti.
  • Il diniego delle misure alternative alla detenzione è legittimo quando sia sorretto da una motivazione congrua che valorizzi la gravità dei reati, la consistenza della pena da espiare, il concreto pericolo di reiterazione e l'assenza di elementi affidabili che facciano ritenere attuale la funzione risocializzante della misura.
  • La concessione di precedenti benefici in un diverso contesto esecutivo non impone automaticamente il rinnovo del medesimo trattamento, se nel nuovo assetto esecutivo il giudice di sorveglianza accerti un mutamento sfavorevole delle condizioni personali e criminologiche del condannato.
  • La valutazione sull'idoneità delle misure non contenitive richiede un apprezzamento prognostico complessivo, potendo il giudice escluderle quando ritenga necessario un percorso graduale di sperimentazione dei benefici e non ancora soddisfatta l'esigenza di controllo del rischio di recidiva.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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