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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09107/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GUP con la quale era stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p. in relazione a fatti qualificati come rapina e tentata rapina. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la sentenza di patteggiamento era stata resa dopo l'entrata in vigore della novella che limita i motivi di ricorso avverso tale tipo di decisione e che il ricorso era comunque generico e manifestamente infondato, poiché le attenuanti generiche risultavano già riconosciute ed equivalenti all'aggravante ritenuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandolo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto contro una sentenza di applicazione della pena resa dopo la riforma e fuori dai motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, osservando che le attenuanti generiche erano state già riconosciute come equivalenti all'aggravante. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti (patteggiamento).

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Indica la trattazione de plano del ricorso nei casi previsti, qui ritenuta applicabile all'impugnazione proposta avverso una sentenza di patteggiamento post riforma.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo la riforma, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento non è deducibile il mancato riconoscimento di attenuanti o censure sul trattamento sanzionatorio, se la questione non integra uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • La presenza di un accordo tra le parti sul contenuto della decisione rafforza l'inammissibilità di censure che mirino a rimettere in discussione elementi già oggetto di pattuizione, salvo i limiti legali di impugnazione.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni evidenti e imputabili al ricorrente, segue la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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