Cassazione Penale, Ordinanza n. 35195/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato già condannato in primo grado per tentata rapina aggravata e falsa dichiarazione sulla propria identità, che in appello ha aderito a un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rideterminazione della sanzione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l'omesso accertamento della volontà dell'imputato di rinunciare ai residui motivi di appello e, dall'altro, il mancato proscioglimento per insussistenza del fatto, assumendo che vi fosse stata desistenza volontaria. La Corte rileva però che, una volta definito il giudizio di secondo grado con concordato sulla pena, sono precluse in cassazione le questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo, salvo i vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della sentenza o all'applicazione di pena illegale; nel caso concreto, il motivo sulla desistenza è considerato rinunciato e gli ulteriori rilievi sono ritenuti eccentrici e comunque infondati, perché non era in discussione l'esistenza dell'accordo né la volontà dell'imputato di aderirvi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento definito con patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il potere dispositivo della parte comporta preclusione anche nel giudizio di legittimità per le questioni rinunciate in funzione dell'accordo. Non ricorrendo vizi della volontà, del consenso del pubblico ministero, di difformità del decisum o di pena illegale, il ricorso non era scrutinabile nel merito. È seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
patteggiamento in appello
Il concordato sulla pena in appello attribuisce alle parti un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude, in linea generale, la proposizione in cassazione di questioni rinunciate in funzione dell'accordo.
È richiamata come fonte di reintroduzione dell'istituto del patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p.
La Corte lo richiama quale base normativa del concordato in appello e della conseguente preclusione processuale sulle questioni oggetto di rinuncia.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato sulla pena in appello, il ricorso per cassazione non può investire questioni sostanziali o processuali alle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo.
- Le sole censure proponibili contro una sentenza resa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. riguardano eventuali vizi della volontà di aderire all'accordo, il consenso del pubblico ministero, la difformità della decisione rispetto all'accordo e l'applicazione di una pena illegale.
- La deduzione di una desistenza volontaria o di un proscioglimento per insussistenza del fatto è preclusa se la relativa questione deve intendersi assorbita nella scelta concordata della pena e non attiene a uno dei vizi specificamente deducibili in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per effetto di preclusioni derivanti dal patteggiamento in appello, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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