Cassazione Penale, Sentenza n. 32642/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che, accogliendo la concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva derubricato il reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminato la pena, previa riduzione per il rito, in un anno, otto mesi e dieci giorni di reclusione e 4.000 euro di multa. Con un unico motivo, il difensore ha denunciato violazione dell'art. 157 c.p., sostenendo che, essendo il fatto stato commesso il 23 novembre 2017 e dovendosi applicare il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, il reato fosse prescritto al momento della sentenza di secondo grado. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; l'omessa declaratoria avrebbe integrato una violazione di legge deducibile in cassazione e imposto l'annullamento senza rinvio della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione. Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina dell'art. 159 c.p. introdotta dalla legge n. 103/2017, inclusa la sospensione fino a un anno e sei mesi tra il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo della decisione che definisce il grado successivo. Nel caso concreto, oltre a tale periodo, sono state considerate sospensioni pari a 180 giorni per tre rinvii dovuti a impedimento del difensore e a un anno, due mesi e tre giorni per un rinvio disposto su richiesta dei difensori dal 8 maggio 2023 al 14 marzo 2024. La Corte ha precisato che il rinvio richiesto dal difensore dell'imputato sospende la prescrizione per l'intera durata del differimento, indipendentemente dalle ragioni della richiesta e dall'accordo o dall'opposizione del pubblico ministero o della parte civile. Computate tutte le sospensioni, la prescrizione maturerà il 26 gennaio 2028, sicché non era maturata al momento della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La disposizione è stata applicata dalla Corte di appello a seguito della derubricazione del reato contestato.
art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello ha deciso in accoglimento della concorde richiesta delle parti.
art. 157 c.p.
La norma è stata richiamata in relazione al termine di prescrizione dedotto dal ricorrente.
art. 159 c.p.
Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, la disciplina applicabile comprende la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017 e le ulteriori sospensioni maturate nei giudizi di merito.
art. 159, comma 1, n. 3, c.p.
Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato sospende il corso della prescrizione per l'intera durata del differimento, senza rilievo per le ragioni della richiesta o per l'accordo o l'opposizione delle altre parti.
art. 129 c.p.p.
L'obbligo di rilevare d'ufficio la prescrizione presuppone che il reato sia effettivamente estinto; nel caso concreto tale presupposto non sussisteva.
art. 544 c.p.p.
Il termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado costituisce il riferimento iniziale della sospensione della prescrizione prevista per i reati commessi nel periodo considerato.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dall'art. 1 della legge n. 103/2017; tale disciplina non è stata abrogata retroattivamente dalle successive leggi n. 3/2019 e n. 134/2021.
- Nel regime applicabile ai reati commessi nel periodo indicato, il corso della prescrizione è sospeso dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un periodo massimo di un anno e sei mesi.
- Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato sospende la prescrizione per l'intera durata del differimento, indipendentemente dalle ragioni poste a fondamento della richiesta e dall'accordo o dall'opposizione del pubblico ministero o della parte civile.
- La prescrizione deve essere calcolata sommando al termine ordinario o massimo applicabile tutti i periodi di sospensione rilevanti; pertanto, la sua maturazione non può essere accertata considerando soltanto la data del fatto e il termine astratto di prescrizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32634/2026 del 02/09/2026
- Sentenza penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32636/2026 del 02/09/2026
- Sentenza penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32638/2026 del 02/09/2026
- Sentenza penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32639/2026 del 02/09/2026
- Sentenza penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32640/2026 del 02/09/2026
- Sentenza penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32641/2026 del 02/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →