Cassazione Penale, Sentenza n. 1287/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Teramo che, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra sette reati di ricettazione (art. 648 c.p.) commessi nel periodo 2/2/2011 - 16/9/2015 nella provincia di Teramo, rideterminando la pena a 4 anni e 6 mesi di reclusione e 1.500 euro di multa. Il Procuratore ricorre denunciando un vizio di motivazione: sostiene che non sia comprensibile in base a quali indici il giudice abbia ritenuto sussistente la continuazione
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e generico e, pertanto, inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato i criteri di valutazione della continuazione (identità della norma incriminatrice, prossimità geografica e arco temporale compatibile) e abbia motivato in modo sufficiente il riconoscimento dell'unico disegno criminoso; il semplice dissenso del ricorrente senza specificazione di vizi nella motivazione non è idoneo a fondare il ricorso
Norme richiamate
Norma dell'illecito (ricettazione) che costituisce il titolo dei reati collegati; la Corte rileva l'identità della norma come indice per il riconoscimento della continuazione
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza che afferma la necessità di un'approfondita e rigorosa verifica, anche in sede di esecuzione, per accertare se i reati successivi siano stati programmati al momento del primo; il principio è stato richiamato per sostenere l'esigibilità di motivazione sui criteri adottati
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 (P.)
Decisione che individua negli elementi di omogeneità della violazione, del bene protetto e nella contiguità spazio-temporale indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015 (Bordoni)
Sottolinea che la continuazione richiede l'esistenza, sul piano intellettivo, di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità e, sul piano volitivo, l'elaborazione di un programma di massima riconoscibile
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991 (Livieri)
Afferma che l'accertamento degli elementi che dimostrano l'unicità del disegno criminoso è rimesso al giudice di merito ma il suo convincimento deve essere sorretto da motivazione esaustiva e congrua, esente da vizi logici
Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (dep. 2018)
Richiamata in relazione alla declaratoria d'inammissibilità di ricorsi proposti dalla parte pubblica quando manifestamente infondati o generici
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione approfondita e motivata: è necessario dimostrare che i reati successivi siano riconducibili a un unico progetto criminoso elaborato al momento del primo fatto
- Indicatori utili per la continuità: identità della norma violata, prossimità geografica, contiguità temporale, omogeneità delle modalità operative, sistematicità delle azioni e corrispondenza alle abitudini di vita dell'agente
- Il giudizio di merito sulla continuazione è sottoposto al sindacato della Cassazione solo sotto il profilo della correttezza e completezza della motivazione; il mero dissenso senza specifici rilievi motivazionali non è sufficiente
- In sede di esecuzione valgono gli stessi criteri rigorosi applicati in sede di cognizione per accertare la continuità tra reati
- I ricorsi della parte pubblica possono essere dichiarati inammissibili se formulati in termini generici e senza indicare i precisi vizi di motivazione che si contestano
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1246/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1247/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1250/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1252/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1253/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1254/2024 del 11/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →