Cassazione Civile, Ordinanza n. 31999/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una presunta società di fatto, ritenuta costituita per l'esercizio in comune dell'attività di gestione di un centro termale e alberghiero. Il tribunale aveva esteso il fallimento ai singoli partecipanti ai sensi dell'art. 147 l.fall.; la corte d'appello aveva respinto il reclamo dei soci/entità coinvolte, confermando sia la configurabilità della supersocietà di fatto sia lo stato di insolvenza di almeno due società componenti. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 6 l.fall. e omesso esame del fatto relativo alla mancata produzione della segnalazione ex art. 7 l.fall., sostenendo che il PM avrebbe dovuto produrre l'atto per provare la propria legittimazione; 2) violazione dell'art. 25 Cost. per asserita incompetenza territoriale del PM che aveva richiesto il fallimento; 3) violazione dell'art. 147, comma 5, l.fall., contestando la configurabilità di una società di fatto tra società di capitali e persona fisica e sostenendo che si trattasse, al più, di un gruppo verticale/holding di fatto, non fallibile come supersocietà; 4) omesso esame di documenti che avrebbero provato il pagamento di canoni di locazione e la provenienza pubblica di un bonifico di euro 236.242; 5) omesso esame di bilanci, voci contabili e documentazione che avrebbero escluso l'insolvenza della Smeraldo Immobiliare s.r.l.; 6) violazione dell'art. 5 l.fall. per non avere considerato che la Turismo Immobiliare s.r.l. era stata posta in liquidazione; 7) omesso esame della c.t.u. di una procedura esecutiva che valorizzava l'immobile della Turismo Immobiliare in misura superiore alla debitoria, con conseguente insussistenza dell'insolvenza. La Corte ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, rilevando tra l'altro la mancata autosufficienza su questioni nuove, la correttezza della legittimazione del PM ex art. 7 l.fall. quando la notitia decoctionis provenga da procedimento civile, l'ammissibilità in astratto della supersocietà di fatto ma la natura di accertamento di merito della sua sussistenza nel caso concreto, e l'inidoneità delle censure a scalfire le autonome rationes decidendi sulla insolvenza. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e agli ulteriori oneri di contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione proposto dai soggetti che avevano reclamato contro il fallimento della presunta supersocietà di fatto. Ha ritenuto inammissibili i motivi che introducevano questioni nuove o miravano a una rivalutazione del merito, e infondati i profili relativi alla legittimazione del Pubblico Ministero e alla configurabilità della società di fatto. Ha inoltre confermato che le censure sull'insolvenza della Smeraldo Immobiliare e della Turismo Immobiliare non colpivano tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di legittimità in favore del fallimento controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere che il Pubblico Ministero dovesse provare la propria legittimazione a richiedere il fallimento; la Corte non accoglie la tesi
la notitia decoctionis può legittimare la richiesta del PM quando appresa istituzionalmente; la segnalazione del giudice civile è atto neutro e non richiede che il procedimento riguardi direttamente il debitore
in caso di incompetenza dichiarata in sede di reclamo, il giudizio sulle questioni diverse dalla competenza va riassunto dinanzi alla corte d'appello competente, conservando efficacia gli atti compiuti
la Corte ribadisce che la sussistenza di una supersocietà di fatto è questione di merito; una volta accertata, opera l'estensione del fallimento ai partecipanti
art. 25 Cost.
la doglianza sulla incompetenza territoriale del Pubblico Ministero è stata respinta, non essendo necessaria la rinnovazione della richiesta davanti al tribunale competente
lo stato di insolvenza va accertato in concreto; la Corte reputa inammissibili le censure che miravano a rivalutare il merito e che non scalfivano tutte le rationes decidendi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la memoria depositata non può introdurre nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
le censure fondate su documenti di causa sono inammissibili se il ricorrente non li riproduce o non ne indica puntualmente la collocazione e l'acquisizione nel fascicolo
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che i motivi non possono essere formulati in modo promiscuo e che il vizio ex n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo
richiamato in relazione alla riassunzione del giudizio davanti al giudice competente dopo la declaratoria di incompetenza
Massime di principio
- La richiesta di fallimento del Pubblico Ministero è legittima quando la notitia decoctionis sia stata appresa istituzionalmente, anche tramite segnalazione del giudice civile; non è necessario che l'atto segnalato sia prodotto in giudizio se la censura non supera i requisiti di autosufficienza e specificità.
- La contestazione della competenza o della legittimazione processuale non può essere proposta in cassazione come questione nuova se non risulta trattata nei gradi di merito e se il ricorrente non indica puntualmente dove sia stata dedotta.
- La configurabilità di una supersocietà di fatto tra persone fisiche e società di capitali è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio per sostituire una diversa lettura dei fatti.
- La prova dell'esistenza della supersocietà richiede la dimostrazione rigorosa di un comune intento sociale e di una cooperazione nell'interesse dei partecipanti; l'allegazione di un controllo di fatto o di un assetto assimilabile a una holding non conduce automaticamente alla supersocietà.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni sulla attendibilità delle prove o sulla scelta, da parte del giudice di merito, di quali elementi probatori valorizzare.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola, il ricorso che non le censuri tutte è inammissibile per difetto di interesse.
- La liquidazione della società sopravvenuta o comunque successiva alla richiesta di fallimento non impedisce, di per sé, l'accertamento dell'insolvenza secondo i criteri ritenuti applicabili dal giudice, se la decisione è comunque fondata su un'autonoma valutazione dell'attivo e del passivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31882/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31883/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31884/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31885/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31886/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31887/2022 del 28/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →