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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38946/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato in appello con sentenza della Corte d'appello di Milano, propone ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione fondato sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova. In particolare contesta la valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e il suo comportamento processuale, lamentando in sostanza che i giudici di merito non abbiano accolto la tesi difensiva già prospettata in appello. Il ricorso ripropone quindi, in sede di legittimità, le medesime valutazioni di merito già disattese dal giudice di appello.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che la censura, pur formalmente prospettata come vizio di motivazione e travisamento della prova, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori e dell'attendibilità delle dichiarazioni, operazione preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella causazione dell'inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel ragionamento sulla valutazione della prova e dell'attendibilità, quale ambito riservato al giudice di merito e non rivalutabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto il profilo dell'attendibilità dei testimoni o della maggiore plausibilità di una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La deduzione di travisamento della prova è ammissibile solo nei limiti in cui consenta di verificare l'esistenza del mezzo di prova e il suo effettivo contenuto, senza trasformare il controllo di legittimità in una rivalutazione del merito.
  • La credibilità della persona offesa e, più in generale, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo macroscopiche illogicità o manifeste contraddizioni.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni imputabili alla parte ricorrente, il giudice può applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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