Cassazione Penale, Ordinanza n. 37292/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non emerge dal testo un annullamento o una riforma della sentenza di merito; la statuizione sulla pena resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 15/04/2025. Dal testo emerge che le doglianze riguardavano esclusivamente la misura della pena irrogata. La Corte di cassazione rileva che tali censure non contenevano congrui riferimenti alla motivazione della decisione impugnata e risultavano, comunque, manifestamente infondate, perché la sentenza di merito era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. Il provvedimento non consente di determinare il reato contestato nel giudizio di merito.
Norme richiamate
Euro tremila in favore della Cassa delle ammende
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limita a contestare la misura della pena deve indicare in modo specifico e congruo i passaggi della motivazione censurati; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- La valutazione del giudice di merito sulla pena è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e abbia dato conto delle deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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