Cassazione Penale, Sentenza n. 11286/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e carenza di motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, primo comma, n. 4 c.p.) e per l'applicazione della recidiva reiterata specifica; il ricorrente denunciava la genericità della motivazione sul punto e richiamava la modesta gravità e la distanza temporale dell'ultima condanna (furto del 2014).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul profilo della recidiva e inammissibile nel resto. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'attenuante per speciale tenuità, confermando che il valore della cosa sottratta (180 euro, un telefono cellulare e due anelli) non è di entità quasi trascurabile. Sul punto della recidiva, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva perché la Corte di appello non ha fornito la motivazione concreta e individualizzata richiesta dalla giurisprudenza (omettendo di valutare i parametri quali natura dei reati precedenti, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, ecc.). Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
Art. 62, primo comma, n. 4 codice penale
art. 62, primo comma, n. 4 c.p.
Prevede l'attenuante per il danno patrimoniale di speciale tenuità; richiede che il danno sia di rilevanza minimale e quasi trascurabile. La Corte ha ritenuto che nel caso concreto tale requisito non sussista.
Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)
Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)
Stabilisce che il giudice, in presenza di corretta contestazione della recidiva, è tenuto a una verifica concreta e individualizzata della maggiore riprovevolezza e pericolosità, valutando natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità e altri parametri pertinenti.
Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)
Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)
Ribadisce l'onere motivazionale rigoroso del giudice nel declarare la recidiva, vietando motivazioni di puro stile e sottolineando la necessità di non eccedere nella misura della pena rispetto alla gravità obiettiva e soggettiva del fatto.
Art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. e successive modificazioni)
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; applicato nel presente procedimento per il deposito di conclusioni scritte.
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva richiede una valutazione motivata e individualizzata: il giudice deve esplicitare i fatti e i criteri che giustificano la maggiore rimproverabilità e la pericolosità sociale del reo (natura dei reati precedenti, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, ecc.).
- La recidiva non può essere applicata con motivazioni generiche o di pura formalità; l'omessa o insufficiente motivazione è causa di annullamento parziale con rinvio.
- L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un valore effettivamente trascurabile della cosa sottratta; somme anche modeste accompagnate da altri beni (telefono, gioielli) sono difficilmente compatibili con l'attenuante.
- In fase di difesa, se si contesta la recidiva è utile proporre argomentazioni specifiche su temporalità e gravità delle precedenti condanne per costringere il giudice di merito a una valutazione puntuale.
- Una pronuncia di cassazione favorevole solo su un profilo (es. recidiva) comporta l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame su quel punto; il resto della sentenza resta efficace se dichiarato inammissibile.
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