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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28206/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la doglianza sulle attenuanti generiche non confrontava specificamente la motivazione della sentenza impugnata e si risolveva nella riproposizione di questioni già decise in appello. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per lesioni stradali colpose aggravate ex art. 590-bis, comma 2, c.p., con pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e sospensione condizionale. In cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura è stata ritenuta inammissibile perché generica e, comunque, meramente riproduttiva di una doglianza già esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta adeguata. La Corte di merito aveva valorizzato, ai fini del diniego, la rilevante concentrazione alcolemica (1,32 g/l), la pericolosità della dinamica del sinistro con invasione della corsia opposta e impatto con l'auto che sopraggiungeva, nonché la gravità delle lesioni riportate dalla vittima.

Norme richiamate

  • art. 590-bis, comma 2, c.p.

    fattispecie incriminatrice posta a base della condanna per lesioni personali stradali aggravate

  • art. 133 c.p.

    parametro di valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche

  • art. 62-bis c.p.

    norma implicitamente richiamata quale base delle circostanze attenuanti generiche contestate dalla ricorrente

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito compie un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti preponderanti, anche solo richiamandoli, tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede l'esame analitico di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la condotta di guida presenta un elevato tasso alcolemico, una dinamica particolarmente pericolosa e conseguenze lesive gravi, tali elementi possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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