Cassazione Civile, Sentenza n. 6134/2022 del 24/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che: 1) ha ritenuto che i compensi corrisposti a 32 lavoratori per attività di consulenza fossero accessori rispetto all'attività artistica e quindi assoggettabili a contribuzione; ha dichiarato illegittimo l'avviso di addebito INPS per la parte riferibile alla gestione dei diritti di immagine; 2) ha confermato l'obbligo contributivo per i compensi relativi ad attività di consulenza e per i compensi corrisposti a titolo di esclusiva. In Cassazione il ricorso contestava, con due motivi, (i) violazione di norme processuali e di ripartizione dell'onere della prova (art. 3 DLCPS 708/47, 345 c.p.c., art. 2697 c.c.) e vizio di motivazione in relazione alla pretesa contributiva per le attività di consulenza; (ii) violazione delle norme fiscali (art. 12 legge 153/69, art. 46 DPR 917/86 e art. 2697 c.c.) con riferimento alla qualificazione e alla esclusione dalla base imponibile degli importi pagati per l'esclusiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché mira a una riconsiderazione del merito (valutazione dei fatti e delle prove) che non è sindacabile in sede di legittimità; ha confermato che la Corte d'appello, sulla base del verbale ispettivo, ha correttamente qualificato l'attività di consulenza come accessoria e strumentale rispetto all'attività artistica. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura: i corrispettivi riconducibili a patti di esclusiva o di non concorrenza costituiscono reddito di lavoro (rientrano nella base imponibile ai sensi dell'art.12 legge 153/69) in quanto obbligazioni strettamente connesse al rapporto di lavoro degli artisti e non rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dal comma 4 dell'art.12. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità e la Corte ha rilevato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
articolo 3 D.L.C.P.S. 708/47
Citato dal ricorrente in relazione a questioni processuali; la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione potesse riaprire la valutazione di merito sulle prove già valutate dal giudice di merito
Richiamato dal ricorrente in materia di impugnazioni; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché il vizio prospettato si traduce in una richiesta di rivalutazione di fatto non consentita in Cassazione
Richiama il criterio della ripartizione dell'onere della prova; la Corte chiarisce che la censura su presunta violazione di art.2697 è percorribile solo se il giudice ha erroneamente attribuito l'onere della prova, mentre la valutazione degli elementi di fatto è sindacabile limitatamente ai vizi di motivazione previsti dall'art.360 n.5
articolo 12 legge 153/1969
La Corte conferma che i corrispettivi per patti di esclusiva o non concorrenza rientrano nella base imponibile del lavoro, atteso il loro stretto collegamento funzionale al rapporto di lavoro e non rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dal comma 4
Richiamato in relazione alla disciplina fiscale dei redditi di lavoro; la Corte lo utilizza per sostenere la qualificazione dei compensi da esclusiva come reddito collegato al rapporto di lavoro
art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.115/2002
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.115/2002
La Corte attesta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, ai sensi del comma 1 bis
Giurisprudenza citata (Sez. 3, Sent. n.15107/2013)
Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013
Riferimento a principio secondo cui la doglianza per violazione dell'art.2697 è configurabile solo quando l'onere della prova è stato attribuito in modo erroneo; utile a delimitare il sindacato di Cassazione sulla prova
Giurisprudenza citata (Sez. 5, Sent. n.3758/2015)
Sez. 5, Sentenza n. 3758 del 25/02/2015
Precedente che afferma che i compensi per il patto di non concorrenza costituiscono reddito di lavoro anche se corrisposti a soggetti non più in posizione di lavoratori subordinati, per il loro collegamento funzionale al rapporto
Massime di principio
- La qualificazione della natura dei compensi (artistici vs. attività accessorie/di consulenza) è una valutazione di merito fondata sulla prova: la Cassazione non riesamina i fatti, salvo vizio di motivazione radicale.
- Se l'attività di consulenza è strumentale e accessoria rispetto all'attività artistica, i compensi relativi possono essere assoggettati a contribuzione come redditi connessi all'attività lavorativa.
- I corrispettivi pagati per patti di esclusiva o di non concorrenza sono considerati remunerazione collegata al rapporto di lavoro e rientrano nella base imponibile contributiva e fiscale (art.12 legge 153/69), salvo che non ricorrano specifiche ipotesi di esclusione chiaramente applicabili.
- Le doglianze in Cassazione relative all'onere della prova sono ammissibili solo se il giudice di merito ha effettivamente e ingiustificatamente attribuito l'onere a parte diversa da quella posta dalla norma (art.2697 c.c.); non sono accoglibili meri inviti alla diversa valutazione del materiale probatorio.
- In contenziosi contro avvisi di addebito INPS è essenziale documentare compiutamente la natura autonoma e distinta dei compensi (es. prova che l'esclusiva o la consulenza non siano funzionalmente collegati al rapporto artistico) per sottrarli a contribuzione.
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