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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6134/2022 del 24/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che: 1) ha ritenuto che i compensi corrisposti a 32 lavoratori per attività di consulenza fossero accessori rispetto all'attività artistica e quindi assoggettabili a contribuzione; ha dichiarato illegittimo l'avviso di addebito INPS per la parte riferibile alla gestione dei diritti di immagine; 2) ha confermato l'obbligo contributivo per i compensi relativi ad attività di consulenza e per i compensi corrisposti a titolo di esclusiva. In Cassazione il ricorso contestava, con due motivi, (i) violazione di norme processuali e di ripartizione dell'onere della prova (art. 3 DLCPS 708/47, 345 c.p.c., art. 2697 c.c.) e vizio di motivazione in relazione alla pretesa contributiva per le attività di consulenza; (ii) violazione delle norme fiscali (art. 12 legge 153/69, art. 46 DPR 917/86 e art. 2697 c.c.) con riferimento alla qualificazione e alla esclusione dalla base imponibile degli importi pagati per l'esclusiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché mira a una riconsiderazione del merito (valutazione dei fatti e delle prove) che non è sindacabile in sede di legittimità; ha confermato che la Corte d'appello, sulla base del verbale ispettivo, ha correttamente qualificato l'attività di consulenza come accessoria e strumentale rispetto all'attività artistica. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura: i corrispettivi riconducibili a patti di esclusiva o di non concorrenza costituiscono reddito di lavoro (rientrano nella base imponibile ai sensi dell'art.12 legge 153/69) in quanto obbligazioni strettamente connesse al rapporto di lavoro degli artisti e non rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dal comma 4 dell'art.12. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità e la Corte ha rilevato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 D.L.C.P.S. 708/47

    articolo 3 D.L.C.P.S. 708/47

    Citato dal ricorrente in relazione a questioni processuali; la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione potesse riaprire la valutazione di merito sulle prove già valutate dal giudice di merito

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in materia di impugnazioni; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché il vizio prospettato si traduce in una richiesta di rivalutazione di fatto non consentita in Cassazione

  • art. 2697 c.c.

    Richiama il criterio della ripartizione dell'onere della prova; la Corte chiarisce che la censura su presunta violazione di art.2697 è percorribile solo se il giudice ha erroneamente attribuito l'onere della prova, mentre la valutazione degli elementi di fatto è sindacabile limitatamente ai vizi di motivazione previsti dall'art.360 n.5

  • art. 12 legge 153/1969

    articolo 12 legge 153/1969

    La Corte conferma che i corrispettivi per patti di esclusiva o non concorrenza rientrano nella base imponibile del lavoro, atteso il loro stretto collegamento funzionale al rapporto di lavoro e non rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dal comma 4

  • art. 46 DPR 917/1986

    Richiamato in relazione alla disciplina fiscale dei redditi di lavoro; la Corte lo utilizza per sostenere la qualificazione dei compensi da esclusiva come reddito collegato al rapporto di lavoro

  • art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.115/2002

    art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.115/2002

    La Corte attesta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, ai sensi del comma 1 bis

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, Sent. n.15107/2013)

    Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013

    Riferimento a principio secondo cui la doglianza per violazione dell'art.2697 è configurabile solo quando l'onere della prova è stato attribuito in modo erroneo; utile a delimitare il sindacato di Cassazione sulla prova

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, Sent. n.3758/2015)

    Sez. 5, Sentenza n. 3758 del 25/02/2015

    Precedente che afferma che i compensi per il patto di non concorrenza costituiscono reddito di lavoro anche se corrisposti a soggetti non più in posizione di lavoratori subordinati, per il loro collegamento funzionale al rapporto

Massime di principio

  • La qualificazione della natura dei compensi (artistici vs. attività accessorie/di consulenza) è una valutazione di merito fondata sulla prova: la Cassazione non riesamina i fatti, salvo vizio di motivazione radicale.
  • Se l'attività di consulenza è strumentale e accessoria rispetto all'attività artistica, i compensi relativi possono essere assoggettati a contribuzione come redditi connessi all'attività lavorativa.
  • I corrispettivi pagati per patti di esclusiva o di non concorrenza sono considerati remunerazione collegata al rapporto di lavoro e rientrano nella base imponibile contributiva e fiscale (art.12 legge 153/69), salvo che non ricorrano specifiche ipotesi di esclusione chiaramente applicabili.
  • Le doglianze in Cassazione relative all'onere della prova sono ammissibili solo se il giudice di merito ha effettivamente e ingiustificatamente attribuito l'onere a parte diversa da quella posta dalla norma (art.2697 c.c.); non sono accoglibili meri inviti alla diversa valutazione del materiale probatorio.
  • In contenziosi contro avvisi di addebito INPS è essenziale documentare compiutamente la natura autonoma e distinta dei compensi (es. prova che l'esclusiva o la consulenza non siano funzionalmente collegati al rapporto artistico) per sottrarli a contribuzione.

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