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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6346/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto a Tatiana Cefalì l'accredito della contribuzione figurativa per il periodo in cui ha svolto lavori di pubblica utilità presso il Comune di Caulonia (1999-2012). L'istituto deduceva che il diritto alla contribuzione figurativa fosse limitato a un periodo massimo "ragionevole" di 12 mesi, richiamando la disciplina normativa e la necessità di evitare un utilizzo continuativo dei progetti di pubblica utilità e conseguenti oneri previdenziali permanenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la contribuzione figurativa a carico dell'INPS sussiste per l'intera durata dell'impegno nelle attività di pubblica utilità (estendendo il principio già applicato ai lavoratori socialmente utili agli LPU). La Corte ha ritenuto che l'INPS sia obbligato all'accredito dei contributi figurativi sulla base del certificato di servizio rilasciato dall'ente utilizzatore e che non operi un limite temporale di 12 mesi a tali accrediti. Il ricorso è stato dunque rigettato; l'INPS è stato condannato al rimborso delle spese di giudizio in favore della controricorrente (Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali del 15% e accessori di legge) e ad adempiere agli obblighi contributivi così statuuti. La Corte ha inoltre rilevato l'obbligo, ove dovuto, di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 1.12.1997, n. 468

    La norma è stata interpretata, in combinato con altre disposizioni e giurisprudenza, nel senso che il richiamo alle disposizioni sugli LSU comporta il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutti i periodi di impegno nei progetti di pubblica utilità, senza limite temporale implicito di 12 mesi.

  • decreto legislativo 7.8.1997, n. 280

    Definisce la categoria dei lavori di pubblica utilità; la Corte ha ritenuto che le disposizioni relative agli LPU si collocano nella medesima tipologia delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo e che, pertanto, i principi applicati agli LSU possono estendersi agli LPU (anche in tema di contribuzione figurativa).

  • decreto legislativo 9.9.2000, n. 81

    Richiamato dalla giurisprudenza come fonte che, congiuntamente al d.lgs. n. 468/1997, conferma il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutti i periodi di impegno nelle attività socialmente utili, senza limite temporale.

  • legge 17.5.1993, n. 236 (conv. del d.l. n. 148/1993)

    art. 1, comma 7 (fondo per l'occupazione)

    Richiama il finanziamento dei progetti per più anni tramite il fondo per l'occupazione; la Corte osserva che, pur essendo i progetti finanziati, resta l'INPS il soggetto tenuto all'accredito della contribuzione figurativa, che non comporta esborso monetario diretto.

  • legge 30.12.1991, n. 223

    Citata nella giurisprudenza riferita all'assegno per il nucleo familiare e al richiamo tra LSU e LPU; supporta l'analogia tra le categorie ai fini dell'estensione di tutele previdenziali e assistenziali.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    La Corte d'appello aveva richiamato questi princìpi costituzionali per sottolineare la funzione di tutela sociale e previdenziale riconosciuta ai soggetti impiegati in progetti di pubblica utilità; la Cassazione ha sostanzialmente confermato la necessità di garantire la protezione previdenziale coerente con tali princìpi.

Massime di principio

  • Per i lavoratori di pubblica utilità (LPU) l'INPS deve riconoscere la contribuzione figurativa per l'intera durata dell'effettivo impiego documentato dall'ente utilizzatore; non opera un limite temporale rigido di 12 mesi secondo l'orientamento di legittimità.
  • La posizione normativa e giurisprudenziale tende a considerare LPU e LSU come categorie assimilabili, consentendo l'estensione delle tutele (es. assegno per il nucleo familiare, contribuzione figurativa) previste per gli LSU anche agli LPU quando ne ricorrano i presupposti.
  • L'obbligo dell'INPS all'accredito della contribuzione figurativa sorge con il semplice certificato di servizio rilasciato dall'ente utilizzatore; l'ente previdenziale non gode di ampia discrezionalità in ordine al riconoscimento.
  • La contribuzione figurativa non implica necessariamente un esborso diretto da parte dell'INPS, fatto che è rilevante nella valutazione dell'onere finanziario ma non della legittimità del riconoscimento.
  • In contenziosi analoghi è determinante produrre certificazioni di servizio e documentazione dei progetti finanziati; le modifiche legislative e la consolidata giurisprudenza di legittimità devono essere verificate per valutare eventuali limiti normativi applicabili.

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