Cassazione Civile, Ordinanza n. 09860/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una terza datrice di ipoteca ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. contro la sentenza del Tribunale di Genova che aveva respinto la sua opposizione al precetto. Il precetto, notificato su istanza della banca quale mandataria della creditrice originaria, intimava il pagamento di una somma pari a euro 162.672,22. L'opponente aveva sostenuto che l'atto di precetto fosse invalido perché non preceduto né accompagnato dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Tribunale aveva ritenuto che, trattandosi di mutuo fondiario, l'art. 41, comma 1, t.u.b. escludesse l'obbligo di notificare il titolo esecutivo anche nei confronti del terzo datore di ipoteca. Nel ricorso la parte ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 603 c.p.c., dell'art. 41 t.u.b., dell'art. 14 preleggi e di vari parametri costituzionali, sostenendo che la norma speciale non potesse essere interpretata estensivamente fino a escludere la notifica del titolo al terzo; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle spese di lite dei precedenti gradi, incluso quello di cassazione conclusosi con cassazione con rinvio; con il terzo ha lamentato la violazione degli artt. 91, 100, 105 e 272 c.p.c. per essere stata condannata a rifondere le spese anche in favore della società interveniente ad adiuvandum, ritenuta non destinataria dell'opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'art. 41, comma 1, t.u.b. prevede una disciplina speciale di favore per il creditore fondiario, sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 43, comma 1, r.d. 646/1905, che deroga all'art. 479 c.p.c. e, in caso di esecuzione contro il terzo proprietario, anche all'art. 603 c.p.c.; ne consegue che il creditore fondiario è esonerato dalla notificazione del titolo esecutivo sia contro il debitore sia contro il terzo proprietario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, osservando che la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione non avrebbe potuto essere posta a carico della controparte, dovendo essere regolata secondo l'esito finale complessivo della lite. Ha reputato infondato il terzo motivo, richiamando il principio per cui le spese sostenute da chi interviene legittimamente ad adiuvandum sono poste a carico della parte la cui tesi infondata ha determinato l'interesse all'intervento, senza necessità che l'intervento sia stato decisivo per l'esito della lite. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Ritenuto il veicolo del ricorso per cassazione avverso sentenza del tribunale emessa in grado unico.
La Corte ha affermato che la disciplina speciale del credito fondiario deroga anche alla norma che, nell'esecuzione contro il terzo proprietario, regola la notificazione del titolo esecutivo.
art. 41, comma 1, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)
Norma speciale di favore per il creditore fondiario: esclude l'obbligo di notificare il titolo contrattuale esecutivo nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, anche nei confronti del terzo proprietario.
art. 14 preleggi
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'interpretazione non estensiva della norma eccezionale; la Corte ne ha escluso la rilevanza ostativa alla disciplina speciale applicata.
art. 24 Cost.
Dedotto come parametro leso; il motivo è stato comunque respinto perché infondato nel merito.
art. 3 Cost.
Dedotto come parametro leso; non ha inciso sull'esito, essendo stata confermata la specialità della disciplina fondiaria.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite secondo soccombenza e alla condanna alle spese dell'interveniente.
Invocato per omessa pronuncia sulle spese; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la condanna alle spese in favore dell'interveniente.
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'intervento ad adiuvandum.
Richiamato nel terzo motivo; non ha inciso sulla decisione, che ha applicato il principio sulle spese dell'interveniente.
Indicato quale base per il deposito di memorie nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel procedimento di espropriazione fondiaria, il creditore fondiario è esonerato dalla notificazione del titolo esecutivo anche quando l'esecuzione sia promossa contro il terzo proprietario o terzo datore di ipoteca, poiché l'art. 41, comma 1, t.u.b. deroga alla disciplina generale dell'art. 603 c.p.c. e dell'art. 479 c.p.c.
- Quando una doglianza sulle spese processuali non può comunque tradursi in un vantaggio economico a carico della controparte, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
- Le spese del giudizio sostenute da un interventore legittimamente intervenuto ad adiuvandum possono essere poste a carico della parte soccombente la cui tesi infondata abbia determinato l'interesse all'intervento, senza che sia necessario dimostrare che l'intervento sia stato decisivo per l'esito della lite.
- In sede di legittimità, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti processuali, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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