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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14053/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione del Tribunale di Firenze resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza del Tribunale di Firenze, resa in sede esecutiva, con la quale non era stata rilevata la prescrizione del reato nel corso del giudizio di cassazione. Dal testo emerge che il ricorso lamentava, in sostanza, l'omessa considerazione della prescrizione già maturata, chiedendo che la questione fosse valutata dal giudice dell'esecuzione. La Corte, però, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: l'omessa rilevazione della prescrizione nel giudizio di cassazione non può essere dedotta davanti al giudice dell'esecuzione, potendo semmai essere corretta soltanto attraverso il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., ma a condizione che il ricorrente alleghi un mero errore percettivo del giudice di legittimità e non un autonomo errore decisorio implicante valutazioni giuridiche; nel caso di specie tale presupposto non risultava prospettato in modo conforme ai requisiti richiesti.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    È il solo rimedio astrattamente utilizzabile per correggere l'omessa rilevazione della prescrizione nel giudizio di cassazione, ma solo quando l'errore dedotto sia un mero errore percettivo e non un errore di giudizio implicante valutazioni giuridiche.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel giudizio di cassazione non può essere fatta valere, di regola, davanti al giudice dell'esecuzione.
  • La correzione dell'omissione relativa alla prescrizione è esperibile, in astratto, solo mediante il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., purché l'errore denunciato sia un errore percettivo del giudice di legittimità e non la conseguenza di un autonomo percorso decisorio fondato su valutazioni giuridiche.
  • Se il ricorso non individua un errore meramente percettivo e mira invece a rimettere in discussione valutazioni già compiute dal giudice di cassazione, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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