Ordinanza n. 613/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. I, che aveva respinto il ricorso di primo grado, con domanda cautelare incidentale di sospensione della relativa efficacia
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del provvedimento)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Calabria n. 2218/2025, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda un comportamento contestato all'interessato, ritenuto dall'Amministrazione indice di inaffidabilità e di insussistenza della buona condotta. In sede cautelare l'appellante ha dedotto, anche mediante allegazioni documentali e richiamo ai propri precedenti di servizio, l'assenza di elementi sufficienti a giustificare tale valutazione. È stato inoltre evidenziato il pregiudizio derivante dall'incidenza del provvedimento sulla possibilità di svolgere attività lavorativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. In base alla valutazione sommaria propria della fase cautelare, l'Amministrazione non ha chiarito per quali ragioni il comportamento contestato potesse essere concretamente considerato indice di inaffidabilità e di insussistenza della buona condotta, alla luce delle deduzioni, della documentazione prodotta e dei precedenti di servizio dell'appellante. Il Collegio ha valorizzato anche il pregiudizio lavorativo derivante dal provvedimento. La decisione cautelare non definisce il merito dell'appello, per il quale è stata fissata udienza pubblica il 21 maggio 2026, lasciando impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di riesaminare l'istanza nelle more. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando, a un esame sommario, l'Amministrazione non abbia chiarito in concreto il nesso tra il comportamento contestato e il giudizio di inaffidabilità o di insussistenza della buona condotta.
- La valutazione amministrativa dell'affidabilità e della buona condotta deve confrontarsi con le deduzioni dell'interessato, con la documentazione acquisita e con i precedenti di servizio, rendendo comprensibili le ragioni per cui gli elementi considerati assumono effettivo significato negativo.
- Ai fini cautelari, l'incidenza del provvedimento sulla possibilità dell'interessato di svolgere attività lavorativa costituisce un elemento rilevante nella valutazione del pregiudizio grave e attuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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