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Ordinanza

Ordinanza n. 1924/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00594/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202603734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 594/2026, di reiezione del ricorso di primo grado relativo alla procedura di gara CIG B2C8C53709

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non specifica il contenuto delle censure di merito articolate nell'appello. La domanda cautelare è stata esaminata con riferimento ai presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, in presenza dell'avvenuta stipula del contratto e della prevista realizzazione di un'opera pubblica finanziata con risorse pubbliche.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il necessario periculum in mora, considerando l'avvenuta stipula del contratto e la necessità di contemperare gli interessi contrapposti, con particolare riguardo alla realizzazione di un'opera pubblica oggetto di finanziamento pubblico. Il Collegio ha inoltre rilevato che, prescindendo dagli approfondimenti riservati alla fase di merito, non emergeva un'immediata evidenza della fondatezza delle censure, sicché non risultava integrato neppure un fumus boni iuris particolarmente evidente. La decisione cautelare non definisce il merito dell'appello, per il quale era già fissata udienza pubblica il 16 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante, condannata a rimborsare euro 2.500,00 a ciascuna delle controparti costituite.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza può essere negata quando, a seguito dell'avvenuta stipula del contratto, non sia dimostrato un concreto periculum in mora.
  • Nella valutazione cautelare, l'interesse alla realizzazione di un'opera pubblica finanziata con risorse pubbliche deve essere ponderato con gli interessi contrapposti, assumendo rilievo nel bilanciamento ai fini della concessione o del diniego della misura.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito e la necessità di approfondire le censure di appello possono escludere l'immediata evidenza del fumus boni iuris richiesta per una tutela cautelare anticipatoria.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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