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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20878/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda l'impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano (giudice dell'esecuzione) che, a seguito dell'istanza di Galeano per la rideterminazione della pena in esecuzione, aveva rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 da tre anni (pena inflitta in primo grado) a due anni e sei mesi. Il Pubblico ministero ha dedotto violazione di legge sostenendo l'inammissibilità dell'istanza perché la declaratoria di incostituzionalità posta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019 non potrebbe applicarsi ai reati per i quali la pena era stata determinata fuori dal periodo (cosiddetto periodo di reviviscenza) nel quale la disciplina ritenuta illegittima era concretamente vigente (in particolare il periodo successivo al d.l. 30/12/2005, fino alla pronuncia della Corte n. 32/2014). In sostanza il PM sosteneva che il dictum della Corte costituzionale n. 40/2019 dovesse trovare applicazione solo ai casi in cui la sanzione fosse stata determinata nel contesto caratterizzato dall'anomalia sanzionatoria verificatasi tra la pubblicazione della sentenza n. 32/2014 (12/02/2014) e la sentenza n. 40/2019 (23/01/2019).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore, ritenendolo infondato. Ha confermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di otto anni per le cosiddette 'droghe pesanti' (anziché sei) e che la ratio della decisione è la riparazione della sproporzione creata dalla combinazione con la sentenza n. 32/2014 (che aveva ridotto il massimo per il fatto di lieve entità a quattro anni). La Corte ha chiarito che la declaratoria di incostituzionalità non contiene limitazioni temporali tali da escluderne l'efficacia rispetto a fatti commessi anteriormente al 30/12/2005, salvo il periodo (dal 30/12/2005 al 12/02/2014) durante il quale, per effetto di interventi normativi, il minimo edittale era concretamente pari a sei anni. Pertanto il giudice dell'esecuzione ha correttamente rilevato l'illegalità della pena originaria e ha potuto rideterminarla; il ricorso del PM è stato quindi respinto e la rideterminazione a due anni e sei mesi mantenuta.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte costituzionale con la sentenza n. 40/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 nella parte in cui fissava il minimo edittale in otto anni per le droghe 'pesanti', diminuendone implicitamente il trattamento sanzionatorio.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019

    Ha ritenuto incostituzionale il minimo di otto anni previsto per le droghe pesanti in ragione della sproporzione rispetto al massimo di quattro anni previsto per il fatto lieve (effetto della sentenza n. 32/2014). Il dispositivo non contiene limitazioni temporali che ne impediscano l'applicazione anche a reati commessi anteriormente al 30/12/2005, salvo il periodo in cui la pena minima era concretamente pari a sei anni.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014

    Ha inciso sul trattamento sanzionatorio riducendo il limite massimo per il fatto di lieve entità (conseguente alla trasformazione di talune circostanze), contribuendo così alla 'anomalia sanzionatoria' rispetto al minimo previsto per i reati non lievi.

  • art. 4-bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (conv. con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49)

    Intervento normativo che aveva eliminato la distinzione basata sulla natura della sostanza, fissando diverse misure edittali (dunque rilevante per la ricostruzione temporale delle diverse discipline applicabili).

  • d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (conv. con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10)

    Ha sostituito il comma 5 dell'art. 73 trasformando la fattispecie del fatto di lieve entità e riducendo il limite edittale massimo (storia normativa utile per individuare il periodo di anomalia).

  • d.l. 20 marzo 2014, n. 36 (conv. con modificazioni dalla l. 16 maggio 2014, n. 79)

    Ha ulteriormente ridotto il massimo edittale per il fatto di lieve entità a quattro anni, elemento che la Corte costituzionale ha richiamato come causa della sproporzione rispetto al minimo di otto anni.

  • Sez. 5, n. 27666 del 30/05/2019 (Nirta)

    Decisione di questa Corte che ha già sostenuto che la sentenza costituzionale n. 40/2019 può produrre effetti anche in relazione a reati commessi prima del d.l. 30/12/2005; citata a sostegno dell'interpretazione applicativa non limitata temporalmente.

  • Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)

    Principio richiamato sulla distinzione tra abrogazione e declaratoria di incostituzionalità: la dichiarazione di incostituzionalità può avere effetti retroattivi ed inficiare la norma fin dall'origine, diverso dall'effetto dello ius superveniens.

Massime di principio

  • La declaratoria di incostituzionalità pronunziata dalla Corte costituzionale, salvo che il dispositivo ne contenga espressi limiti temporali, può incidere anche su reati commessi anteriormente alla modificazione normativa che aveva creato l'anomalia; occorre sempre ricostruire la storia normativa per individuare eventuali periodi in cui la disciplina fosse diversamente configurata.
  • Nei procedimenti di esecuzione il giudice può rideterminare la pena quando la norma su cui si è basata la condanna è stata dichiarata incostituzionale, se risulta che la pena in esecuzione è 'illegale' alla luce della pronuncia costituzionale.
  • Quando si contesta l'applicabilità di una sentenza costituzionale per ragioni temporali, è necessario distinguere tra periodi in cui la norma aveva concretamente valori edittali differenti (es. il periodo 30/12/2005-12/02/2014 nel caso esaminato) e gli altri periodi: la declaratoria non opera come semplice ius superveniens limitato nel tempo.
  • Il pubblico ministero, in sede di impugnazione di una rideterminazione di pena, dovrà provare che l'effetto della declaratoria è escluso per ragioni temporali specifiche; argomentazioni generiche sulla non retroattività non sono sufficienti se il dispositivo della Corte non limita l'applicabilità.
  • Per valutare la legittimità di una rideterminazione della pena è necessario verificare: a) la disciplina applicabile al momento del fatto; b) gli interventi normativi successivi; c) le pronunce costituzionali e la loro portata temporale; d) se la pena è ancora in esecuzione.
  • È utile, in ipotesi analoghe, consultare la giurisprudenza della Cassazione sulle pronunce costituzionali intervenute per avere orientamenti sull'applicazione retroattiva o meno di declaratorie di incostituzionalità.

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