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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04083/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; per effetto dell'inammissibilità, ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro una sentenza del GIP del Tribunale di Napoli che applicava la pena. Il ricorrente ha dedotto, esclusivamente sotto il profilo nominale, un asserito errore nella qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che tale errore non emerge con immediatezza dal testo dell'imputazione o dal contenuto della decisione impugnata e richiede, invece, una verifica in fatto non consentita nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza contraddittorio quando la causa di inammissibilità sia immediatamente rilevabile.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza applicativa della pena quando si deduca soltanto un preteso errore nella qualificazione giuridica del fatto, se tale errore non risulti immediatamente dal testo dell'imputazione o dalla motivazione della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla qualificazione giuridica in una verifica fattuale del compendio probatorio o della concreta ricostruzione del fatto, quando ciò richieda un accertamento non desumibile immediatamente dagli atti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ivi compreso l'onere di versare una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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