Ordinanza n. 574/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 152/2024, resa tra le parti, per l’annullamento: 1) della delibera del Consiglio comunale di Parcines n. 25 del 19.9.2023, pubblicata sulla Rete civica provinciale il 21.9.2023, ad oggetto: “Approvazione della proposta del piano di attuazione per la zona residenziale C1 “Brunnenwiese” (ex Gӧtsch-Holzknecht) – II° provvedimento (art. 60, comma 3, della LP n. 9 del 10.7.2028, nel testo vigente)”, parte grafica e normativa, nonché della presupposta 2) delibera della Giunta comunale di Parcines n. 335 del 18.7.2023, pubblicata sulla Rete civica provinciale il 21.9.2023, ad oggetto: “Approvazione della proposta del piano di attuazione per la zona residenziale C1 “Brunnenwiese” (ex Gӧtsch-Holzknecht) – 1° provvedimento (art. 60 della LP n. 9 del 10.7.2028, nel testo vigente), nonché del presupposto 3) non conosciuto parere positivo con prescrizioni della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio in seduta 3.4.2023, nonché del non conosciuto parere della Commissione edilizia in seduta 29.6.2020, richiamata nella relazione tecnica del PDA, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA - Sezione autonoma di Bolzano n. 152/2024, recante l’annullamento delle delibere comunali di approvazione del piano di attuazione della zona residenziale C1 “Brunnenwiese”
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado, contestando in particolare la qualificazione giuridica del muro di contenimento destinato a sorreggere un terrapieno posto a monte, con conseguente incidenza sulla disciplina delle distanze. Le parti appellate hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che gli appellanti avevano presentato una nuova proposta di piano attuativo sul medesimo sedime, approvata con delibera comunale n. 38/2024, e avevano ottenuto il permesso di costruire n. 8/2025. Gli appellanti conservano tuttavia interesse all’impugnazione perché il primo piano prevedeva possibilità edificatorie più favorevoli rispetto al secondo e quest’ultimo, pur articolato in sei lotti, risulta attuato soltanto con riferimento al lotto n. 6. Nel merito, il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di chiarire, mediante accertamento tecnico, se il muro contenga un terrapieno artificiale o naturale, se abbia la funzione di contenere un garage interrato e quale sia la sua effettiva natura e funzione, al fine di stabilire se costituisca una costruzione rilevante per le distanze.
La decisione
Il giudizio non è stato definito nel merito. Il Collegio ha respinto, in via preliminare, l’assunto delle parti appellate circa la sopravvenuta carenza di interesse, riconoscendo la permanenza dell’interesse degli appellanti a ottenere una pronuncia sulla legittimità del primo piano attuativo. Ha quindi disposto una verificazione tecnica, affidata al Preside della Facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano, con facoltà di delega a un docente esperto nel settore edilizio. La verificazione dovrà accertare la natura del terrapieno, la funzione del muro, l’eventuale relazione con un garage interrato e la qualificazione del manufatto come costruzione rilevante ai fini delle distanze ex art. 9 d.m. n. 1444/1968 e delle N.d.A. del PUC di Parcines. L’accertamento dovrà svolgersi nel contraddittorio delle parti entro il 15 aprile 2026; la relazione, corredata da elaborati grafici e fotografie, dovrà essere depositata entro il 10 maggio 2026. È stata fissata l’udienza pubblica dell’11 giugno 2026. È stato posto temporaneamente a carico degli appellanti l’anticipo di euro 3.000 per il compenso del verificatore.
Norme richiamate
Disposizioni richiamate per l’attività istruttoria del giudice amministrativo.
Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
Il verificatore individuato è tenuto a prestare il proprio ufficio, salvo il riconoscimento di un giustificato motivo.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
Parametro normativo cui occorre riferire la qualificazione del muro come costruzione ai fini del rispetto delle distanze.
N.d.A. del PUC di Parcines
Disciplina urbanistica locale rilevante per la verifica dell’incidenza del manufatto sulle distanze.
Massime di principio
- La sopravvenuta approvazione di un nuovo piano attuativo e il rilascio di un titolo edilizio non determinano automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse all’appello contro il precedente piano, quando il primo piano prevedeva possibilità edificatorie più favorevoli e il nuovo piano non ha esaurito tutte le potenzialità edificatorie dell’area.
- Quando la qualificazione giuridica di un muro di contenimento, ai fini dell’applicazione delle distanze, dipende da caratteristiche materiali e funzionali controverse, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica prima di definire il merito.
- Ai fini della disciplina delle distanze, la qualificazione di un manufatto come costruzione richiede l’accertamento concreto della natura del terrapieno contenuto, della funzione del muro e dell’eventuale collegamento strutturale o funzionale con un garage interrato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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