Cassazione Penale, Sentenza n. 11092/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ruggerini impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello cautelare avverso il provvedimento del Tribunale di Paola che aveva rigettato le richieste di rilascio di copie dei verbali di perquisizione e sequestro e di ottenere, tramite polizia giudiziaria, l'inventario di documenti indicati nell'istanza. In cassazione si deduceva violazione di legge (evocando l'art. 430, commi 1 e 2 c.p.p.) e carenza/illogicità della motivazione per omessa disamina degli atti processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che il rilascio di copie dei verbali non fosse impugnabile con l'appello cautelare previsto dall'art. 322‑bis c.p.p., essendo la materia riconducibile all'art. 116 c.p.p. e quindi inopponibile salvo abnormità. Analogamente, la richiesta istruttoria relativa all'inventario di documenti è stata ritenuta impugnabile soltanto unitamente alla sentenza che definisce il dibattimento (art. 586 c.p.p.). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma evocata dal ricorrente con riferimento ai vizi di motivazione; la Corte non ha ritenuto provata la violazione dedotta, qualificando il ricorso come generico e manifestamente infondato.
art. 322‑bis, comma 1, cod. proc. pen.
Dispone il campo di applicazione dell'appello cautelare (tipicamente ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreti di revoca): la Corte ha richiamato tale norma per escludere la rilevanza dell'appello cautelare sull'istanza di rilascio copie, che non rientra nelle ipotesi tassative.
Il provvedimento sul rilascio di copie è stato ricondotto a questa norma, con la conseguenza della mancata impugnabilità tramite appello cautelare salvo il caso di abnormità.
art. 586, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che le ordinanze emesse nel corso del dibattimento sono impugnabili soltanto unitamente alla sentenza che definisce il giudizio: motivo per il quale la richiesta istruttoria relativa all'inventario non era autonomamente appellabile.
Consente la condanna alle spese e l'ordine di versamento alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili: applicata per fissare il pagamento di €3.000.
Massime di principio
- L'appello cautelare previsto dall'art. 322‑bis c.p.p. è limitato alle ipotesi tassative (principalmente sequestro preventivo e decreti di revoca): non è lo strumento appropriato per impugnare il diniego di rilascio di copie di atti processuali.
- Le richieste istruttorie o di acquisizione/inventario di documenti disposte nel corso del dibattimento sono impugnabili solo con la sentenza definitiva (art. 586 c.p.p.); non sono normalmente oggetto di appello cautelare autonomo.
- Per impugnazioni in Cassazione è necessario indicare con precisione i profili di illegittimità e quali atti/documenti manchino: la genericità e la mancata specificazione dei documenti pregiudicano l'ammissibilità del ricorso.
- Se si ritiene che il provvedimento sia abnorme o abbia effetti estremamente pregiudizievoli, va ben argomentata l'abnormità per cercare di superare l'inoppugnabilità ordinaria: l'eccezione di abnormità è l'eccezione restrittiva all'inoppugnabilità.
- Quando l'istanza riguarda atti disponibili alle parti, è preferibile sollecitare il rilascio davanti al giudice del dibattimento o indicare rimedi alternativi (istanze chiarificatrici, richiesta di copia formale) piuttosto che proporre un appello cautelare che rischia di essere inammissibile.
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