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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03963/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il giudizio di appello con concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rinunciando a tutti i motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni tre di reclusione, previa esclusione della recidiva e concessione delle circostanze attenuanti generiche. In cassazione il ricorrente deduceva un vizio di illogicità della motivazione e, più in generale, una violazione di legge per omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata esplicitazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato. La doglianza mirava dunque a contestare la congruità della pena concordata e recepita dal giudice di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza de plano. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza emessa all'esito del concordato in appello, siano proponibili solo censure relative a vizi concernenti la volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero, la difformità tra accordo e pronuncia e l'applicazione di una pena illegale. Le doglianze sulla mancata motivazione della misura della pena sono state ritenute inammissibili, perché la pena era stata determinata dalle parti e il giudice, una volta ritenuta equa la pena richiesta, non aveva necessità di motivare ulteriormente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello le parti possono definire i motivi di impugnazione e il giudice può recepire l'accordo; le censure successive sono limitate ai vizi relativi alla volontà, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e alla pena illegale.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    Se il giudice ritiene equa la pena richiesta dalle parti, non ha bisogno di motivare ulteriormente il proprio convincimento; la motivazione è necessaria solo se rigetta la richiesta di applicazione della pena concordata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata con ordinanza de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nella sentenza emessa all'esito del concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione questioni coperte dall'accordo tra le parti e dalla rinuncia ai motivi di impugnazione.
  • Le uniche censure proponibili contro una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p. riguardano vizi della volontà di aderire al concordato, il difetto di consenso del pubblico ministero, la difformità tra accordo e decisione, oppure l'applicazione di una pena illegale.
  • Per pena illegale deve intendersi quella non conforme al paradigma normativo; non rientra in tale nozione la mera contestazione della congruità o motivazione della pena concordata.
  • Quando il giudice di appello ritiene equa la pena richiesta dalle parti, non è tenuto a una motivazione specifica sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
  • L'accettazione del concordato comporta la formazione del giudicato sulle questioni oggetto dei motivi rinunciati, che non possono essere riproposte in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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