Cassazione Civile, Ordinanza n. 32127/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente in una controversia in materia di compensazione orizzontale dell'IVA. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando domanda di definizione e quietanza di pagamento. L'Ufficio ha dato atto del perfezionamento della definizione e ha chiesto l'adozione dei provvedimenti consequenziali. La Corte ha quindi verificato che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, né era intervenuto un diniego della definizione, ritenendo perfezionata la definizione agevolata e cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018. Ha altresì disposto che le spese del giudizio estinto restino a carico di chi le ha anticipate, senza liquidazione giudiziale. Non è stata dunque esaminata nel merito la censura relativa alla lite tributaria sull'IVA.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
"Le controversie definibili non sono sospese..."
la definizione della lite può comportare la sospensione del processo solo su apposita richiesta del contribuente, e il deposito della domanda di definizione e del versamento dovuto mantiene la sospensione fino al termine previsto
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020..."
il diniego deve essere notificato entro il termine stabilito ed è impugnabile nei modi e termini indicati
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020... il processo è dichiarato estinto"
in assenza di istanza di trattazione entro il termine, il giudizio deve essere dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
la definizione agevolata della controversia tributaria perfezionata dal contribuente determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio
conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata come base normativa della definizione agevolata
Cass. n. 21826 del 2020
la definizione agevolata della controversia comprende il pagamento delle spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- La definizione agevolata di una controversia tributaria, quando perfezionata con il deposito della domanda e della prova del versamento dovuto e in assenza di diniego tempestivo, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- Nel processo tributario, se la lite è definita ai sensi della normativa sulla "pace fiscale", le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice.
- L'omessa presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale comporta l'obbligo per il giudice di dichiarare estinto il processo.
- La verifica del perfezionamento della definizione agevolata e del rispetto dei termini previsti dalla legge assorbe ogni esame del merito della controversia originaria.
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