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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10893/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione ICI relativo all'anno 2004 per il possesso di due immobili. Questioni principali: tempestività dell'avviso di liquidazione rispetto ai termini di decadenza (applicabilità della disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007, art. 1, comma 161, che fissa il termine di notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, rispetto alla disciplina previgente contenuta nel D.Lvo 30/12/1992 n. 504 che prevedeva termini diversi a seconda dei casi - 2, 3 o 5 anni); contestazioni accessorie relative alla mancata comunicazione della rendita catastale e alla esclusione di interessi e sanzioni ai sensi dell'art. 74, comma 2, L. 21/11/2000 n. 342; ed alla (presunta) errata determinazione della rendita per errata superficie dell'immobile destinato a bottega.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'eccezione di tardività del ricorso (ricorso ritenuto tempestivamente notificato al momento dell'affidamento all'ufficiale giudiziario l'11/12/2016). Ha accolto il primo motivo relativo alla decadenza del potere impositivo, ritenendo che la CTR avesse applicato acriticamente la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 161, L. 27/12/2006 n. 296 senza verificare previamente se, alla data del 31/12/2006, il termine decadenziale previsto dalla normativa previgente (D.Lvo 30/12/1992 n. 504, art. 11) si fosse già estinto. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo (sezione staccata di Catania) in diversa composizione per un nuovo esame che valuti preliminarmente se, per i due diversi immobili, il termine decadenziale fosse ancora pendente al 31/12/2006 e, quindi, se potesse applicarsi il termine quinquennale introdotto dalla legge 2007. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha disposto il rinvio anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 161

    Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono ... notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. ... Gli avvisi di accertamento ... devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

    La Corte ricorda che tale norma introduce un termine unitario quinquennale, applicabile anche ai rapporti pendenti al 1/1/2007, ma va applicata solo se, alla data del 31/12/2006, il termine decadenziale previgente non si era già estinto

  • D.Lvo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 11, commi 1 e 2

    l'avviso ... deve essere notificato ... entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo ... (comma 1) ... l'avviso di accertamento ... deve essere notificato ... entro il 31 dicembre del terzo anno ... ovvero ... entro il 31 dicembre del quinto anno ... (comma 2)

    La disciplina previgente prevedeva termini differenziati (2, 3, o 5 anni) a seconda che si trattasse di liquidazione su dichiarazione, rettifica o accertamento per omessa dichiarazione; la Corte richiede una verifica preliminare se tali termini fossero già corsi al 31/12/2006 prima di applicare la nuova disciplina quinquennale

  • Legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 74, comma 2

    Riferita dalla ricorrente come base per chiedere esclusione di interessi e sanzioni quando la rendita catastale fosse stata determinata prima del 31/12/1999 e non comunicata; la Corte ha ritenuto la questione assorbita in ragione dell'accoglimento del primo motivo

  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 2

    "le persone fisiche e le società ... presentano la dichiarazione ... tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo"

    Richiamato per determinare il dies a quo della dichiarazione ICI (termine di presentazione) nel conteggio del termine decadenziale per i casi di omessa dichiarazione

  • Codice di procedura civile, art. 327, comma 1; art. 360, comma 1, n. 3; art. 112

    Art. 327 citato in relazione al termine di impugnazione; l'art. 360 e l'art. 112 citati come norme che giustificano i motivi di cassazione (violazione di legge e motivazione), indicano i cassetti dei motivi utilizzati per proporre ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Prima di applicare la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 (termine quinquennale), verificare se alla data del 31/12/2006 il termine decadenziale previsto dalla normativa previgente fosse già corso; solo se il termine previgente è ancora pendente si applica il nuovo termine quinquennale
  • Occorre distinguere il dies a quo: se c'è stata una dichiarazione ma mancato versamento il termine decorre dal termine di pagamento; se manca la dichiarazione il dies a quo è il termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
  • In caso di impugnazione della tempestività di un atto impositivo, il giudice deve svolgere un accertamento preliminare e puntuale sulle date e sulla diversa posizione dei singoli rapporti tributari (specialmente quando ricorrono più immobili con situazioni diverse)
  • La notifica processuale si considera perfezionata, ai fini dell'osservanza dei termini, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario; pertanto la consegna all'ufficiale è rilevante per la tempestività delle impugnazioni
  • Se il motivo principale di impugnazione relativo alla decadenza è accolto, gli altri motivi subordinati (es. comunicazione rendita catastale, determinazione della rendita, esclusione di sanzioni) possono risultare assorbiti e devono essere riesaminati dal giudice di rinvio se necessario

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