Cassazione Penale, Ordinanza n. 31627/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale aggravata dal nesso teleologico, con condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione oltre multa. La difesa ha dedotto la nullità della sentenza per manifesta illogicità e insufficienza della motivazione, lamentando in particolare che il giudice di merito non avesse contenuto la pena entro limiti tali da consentire il beneficio della sospensione condizionale ex art. 163 c.p. e non avesse riconosciuto detto beneficio. La censura, in sostanza, mirava a contestare la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p., avendo la Corte territoriale valorizzato le allarmanti modalità della condotta e la gravità del fatto. Ha quindi affermato che la determinazione del quantum della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non frutto di arbitrio o illogicità manifesta, evenienze escluse nel caso concreto. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa come parametro per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte rileva che il diniego dipende dalla valutazione della gravità del fatto e della pena irrogata.
norma indicata come criterio seguito dal giudice di merito nella determinazione della pena, ritenuta congrua e adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La doglianza sulla determinazione della pena e sul diniego della sospensione condizionale è inammissibile in cassazione quando si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito, in assenza di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
- Il giudizio sulla misura della pena è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il mancato riconoscimento della sospensione condizionale può essere legittimamente fondato sulla gravità della condotta e sulle modalità del fatto, ove tali elementi siano specificamente valorizzati nella motivazione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, al ricorrente può essere imposto il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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