Cassazione Civile, Ordinanza n. 28964/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Non essendo state svolte difese da parte degli intimati, la Corte non ha provveduto sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 404/2022. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; le parti intimate non hanno svolto difese. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e ha rilevato che, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., non vi era luogo a provvedere sulle spese in mancanza di attività difensiva delle controparti.
Norme richiamate
non deve provvedersi sulle spese, non avendo i resistenti svolto difese
In caso di rinuncia al ricorso, se le controparti intimate non hanno svolto difese, la Corte non provvede sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia interviene e le parti intimate non hanno svolto difese, non è dovuta una pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
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