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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20536/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo (riesame disposto dalla Corte) relativa alla convalida del sequestro probatorio di 149 reperti. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: 1) violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p. per incompleta trasmissione degli atti (mancata trasmissione della motivazione della sentenza di assoluzione depositata il 2/7/2021 e allegati all'annotazione del 19/5/2021); 2) mancata o insufficiente motivazione circa il fumus commissi delicti (la sentenza assolutoria neutralizzerebbe il dato dell'arresto e gli accertamenti prodotti sarebbero incompleti o inconsistenti; censura relativa ai passaporti del Commonwealth of Dominica e ai Deed Pool); 3) omessa motivazione in ordine al sequestro dei dispositivi elettronici, contestato come funzionale a mera ricerca esplorativa di notizie di reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile: l'obbligo di trasmissione degli elementi favorevoli riguarda solo quelli acquisiti dall'attività investigativa del pubblico ministero, non i risultati delle investigazioni difensive che la difesa può depositare direttamente (art. 391-octies c.p.p.). Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico e offensivo di questioni di fatto non ammissibili in cassazione; ha inoltre osservato che la sentenza assolutoria non era definitiva e riguardava un solo documento sequestrato. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il sequestro dei dispositivi elettronici era motivato e proporzionato alla ricerca di tracce di falsificazione dei documenti e di utilizzo di carte di credito collegabili ai documenti indiziati di falsità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per il rito/forma del procedimento; indicazione del regime applicabile al procedimento di riesame

  • Codice di procedura penale

    Richiamato dalla difesa per censurare la presunta incompleta trasmissione degli atti al giudice del riesame; la Corte precisa i limiti dell'obbligo di trasmissione degli elementi favorevoli

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata come parte delle regole sulla documentazione da trasmettere al giudice del riesame; la Corte distingue tra atti acquisiti dall'organo d'accusa e risultati delle investigazioni difensive

  • Codice di procedura penale

    Prevede la possibilità per la difesa di presentare direttamente al giudice i risultati delle investigazioni difensive, esclusi dall'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente

  • Giurisprudenza

    Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Principio che limita il controllo di legittimità in cassazione contro ordinanze di sequestro a vizi di legge e a vizi motivazionali radicali; richiede motivazione minima di coerenza e ragionevolezza

  • Giurisprudenza

    Sez. 4, n. 9892 del 03/12/2014 (Bibaj)

    Conferma il principio che gli esiti delle investigazioni difensive sono nella disponibilità della difesa e possono essere prodotti direttamente, non essendo obbligo dell'organo inquirente trasmetterli

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestro è limitato a questioni di diritto o a vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile o incoerente la motivazione; le deduzioni meramente fattuali e generiche sono inammissibili
  • L'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere al giudice del riesame gli elementi favorevoli acquisiti nell'attività investigativa del pubblico ministero, mentre i risultati delle investigazioni difensive restano nella disponibilità della difesa e devono essere depositati direttamente (art. 391-octies c.p.p.)
  • Una sentenza di assoluzione non definitiva o relativa a singoli documenti non elimina automaticamente il fumus commissi delicti derivante da altri elementi; va valutata nel contesto complessivo e secondo la sua definitività e portata
  • Il sequestro di dispositivi elettronici è legittimo quando adeguatamente motivato e limitato alla ricerca di tracce pertinenti alle ipotesi di reato (es. falsificazione documentale, uso di carte di credito correlate a documenti sospetti)
  • Il difensore, per ottenere successo in sede di cassazione, deve documentare con precisione errori di diritto o carenze argomentative specifiche della motivazione e non limitarsi a contestazioni generiche sui fatti o su presunte incompletezze documentali

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