Sentenza n. 178/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cancellazione dall’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, disposta dal Questore di Bolzano
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cancellazione dall’elenco degli addetti ai servizi di controllo, adottata dopo l’emissione nei suoi confronti di un D.A.Spo. e di un D.AC.UR. per fatti verificatisi presso un’area di servizio, per i quali era stato anche deferito all’autorità giudiziaria. Ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 4, lett. d), del d.m. 6 ottobre 2009, come modificato dal d.m. 24 novembre 2016, dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989 e dell’art. 13-bis d.l. 14/2017; difetto di motivazione e istruttoria quanto al requisito della buona condotta, al giudizio prognostico di abuso della licenza e alla valutazione della memoria difensiva; (2) violazione dell’art. 3, comma 10, l. 94/2009, per incompetenza del Questore ad adottare la cancellazione, attribuita dalla norma al Prefetto. Il ricorrente aveva inoltre rappresentato che il D.A.Spo. era stato annullato con una precedente sentenza del TRGA Bolzano.
La decisione
Nel corso del giudizio l’Amministrazione, dopo la revoca in autotutela del D.AC.UR., l’archiviazione del procedimento penale e la rivalutazione degli elementi relativi ai fatti, ha revocato in autotutela la cancellazione e ha contestualmente reiscritto l’interessato nell’elenco. Poiché la pretesa del ricorrente è stata così pienamente soddisfatta e entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi nel merito sui motivi di illegittimità originariamente dedotti. Ha disposto la compensazione delle spese, considerate la peculiarità della vicenda processuale e la concorde richiesta delle parti.
Norme richiamate
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, durante il giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta; nel caso concreto, ciò è avvenuto con la revoca della cancellazione e la contestuale reiscrizione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la compensazione ex artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. in considerazione sia della peculiarità della vicenda processuale, sia della espressa richiesta di entrambe le parti.
Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della richiesta concorde delle parti.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell’atto impugnato, accompagnata dalla reintegrazione della posizione richiesta dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente la pretesa azionata; la pronuncia non comporta una decisione di merito sui motivi di illegittimità dedotti.
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