Cassazione Penale, Ordinanza n. 16019/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la sentenza di condanna pronunciata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per più episodi di furto in abitazione aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la censura in appello era manifestamente infondata: essa valorizzava la ragione che aveva indotto l'imputato a partecipare al delitto, anziché il concreto ruolo da lui svolto nella commissione del reato.
Norme richiamate
Il testo richiama i plurimi episodi di furto in abitazione aggravato; la norma di riferimento per tale fattispecie è il furto in abitazione.
La circostanza attenuante del contributo di minima importanza è stata evocata come oggetto della censura, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non investisse correttamente il ruolo concreto del ricorrente nel reato.
Massime di principio
- La censura in cassazione sul mancato riconoscimento del contributo di minima importanza è inammissibile quando ripropone una valutazione già ritenuta manifestamente infondata in appello e non si confronta con il concreto ruolo causale e partecipativo dell'imputato nel reato.
- Ai fini del riconoscimento del contributo di minima importanza, rileva il ruolo effettivamente svolto dal partecipe nella commissione del fatto, non le ragioni personali che lo abbiano indotto a prendervi parte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende segue quale conseguenza processuale ordinaria.
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