Cassazione Penale, Sentenza n. 14271/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo (revoca proposta ex art. 51-ter), con censura principale sulla mancata e insufficiente motivazione della revoca con efficacia "ex tunc" (omessa indicazione analitica delle ragioni per cui il periodo di prova non può essere computato come pena espiata). Inoltre, il ricorrente denunciava la mancata considerazione della sua partecipazione ad attività trattamentali e dell'impiego stabile come collaboratore domestico, nonché il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione con detenzione domiciliare nonostante il deposito della documentazione di disponibilità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito del Tribunale di sorveglianza, che ha motivato il giudizio negativo basandosi su ripetute e gravi violazioni delle prescrizioni (uscite fuori orario, frequentazione di soggetti con precedenti, consumo di alcol in esercizio pubblico, atteggiamento di sfida verso la P.G.), dimostrative di una volontà di non aderire al percorso di risocializzazione sin dall'inizio. È stato confermato che in presenza di pluralità, gravità e contiguità temporale delle trasgressioni la revoca può avere effetto ex tunc e determinare l'espiazione della pena originaria. Quanto alla richiesta di detenzione domiciliare, il Tribunale l'ha considerata ma l'ha implicitamente respinta ritenendo il richiedente inattendibile anche rispetto a una diversa misura alternativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 51-ter, legge 26 luglio 1975 (Ord. pen.)
La norma è richiamata quale base per la proposta di revoca della misura alternativa e per i provvedimenti interinali; la Corte ritiene legittima la revoca proposta ai sensi di tale disposizione quando emergono gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni
DPR n. 230 del 2000, art. 98, comma 7
Riferimento normativo per la determinazione della pena residua in caso di revoca: il provvedimento che determina la pena residua deve motivare il giudizio negativo, e il Tribunale ha ritenuto correttamente sussistente la misura della pena corrispondente all'originaria in presenza di fallimento della prova
art. 47, ord. pen. (menzione del 12° e 11° comma)
La disciplina della verifica finale e della revoca impone al Tribunale di considerare, se proposto, l'eventuale ricorso a diversa misura alternativa nel corso del procedimento; qui il Tribunale ha valutato la richiesta di detenzione domiciliare ma l'ha ritenuta incompatibile con l'inaffidabilità dimostrata
Sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1987
Richiamata come principio di proporzionalità e adeguatezza della pena, a supporto della possibilità di revoca con effetti retroattivi quando la prova risulti fallimentare sin dall'inizio
Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018 (Figgini)
Richiamata per confermare i principi giurisprudenziali in tema di valutazione del giudizio di recupero sociale; il Tribunale non deve basarsi su episodi isolati ma sulla ripetizione e gravità delle violazioni
Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente - alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - il tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta.
Precisa che la revoca con effetto retroattivo è giustificata quando le condotte dimostrino che non c'era adesione al programma sin dall'inizio, soprattutto se le trasgressioni sono molteplici, gravi e contigue temporalmente
Sez. 1, n. 36401 del 15/07/2022 (Pangaro)
Stabilisce che, in caso di revoca dell'affidamento, il Tribunale deve valutare eventuali richieste di diversa misura alternativa avanzate nel corso del procedimento e può accoglierle se ricorrono i presupposti; il provvedimento impugnato ha ritenuto comunque inammissibile tale alternativa per l'inaffidabilità del ricorrente
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova puo' essere disposta con efficacia ex tunc quando emergono violazioni ripetute, gravi e prossime temporalmente all'inizio della misura, tali da dimostrare che non vi era adesione al programma di risocializzazione sin dall'inizio
- Il Tribunale di sorveglianza ha ampia discrezionalità nella valutazione dell'esito della prova; i suoi apprezzamenti di fatto sono insuscettibili di sindacato se non risultano manifestamente illogici o arbitrari
- La motivazione deve essere congrua: occorre collegare le violazioni alle ragioni per cui il periodo di prova non puo' essere considerato come pena scontata; tuttavia una motivazione omnicomprensiva che esamina le condotte ripetute e l'atteggiamento del condannato puo' essere ritenuta sufficiente
- Se il condannato propone, nel corso del procedimento di revoca, una diversa misura alternativa (es. detenzione domiciliare), il Tribunale deve prenderla in considerazione e motivarne l'eventuale rifiuto; il rifiuto puo' fondarsi sull'inaffidabilità dimostrata nelle violazioni della misura originaria
- Documenti comprovanti lavoro stabile o partecipazione a percorsi trattamentali possono essere elementi favorevoli, ma non necessariamente impediscono la revoca se le condotte soggettive dimostrano una volontà di non rispettare le prescrizioni
- Per la difesa, è strategico documentare con precisione la continuità lavorativa, il concreto impegno trattamentale e la non gravità degli episodi contestati, oltre a chiedere espressamente al Tribunale l'esame di eventuali misure alternative come misura sostitutiva alla revoca
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