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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15396/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto, fondato sul vizio di motivazione e sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientri tra quelli consentiti contro la sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal GUP del Tribunale di Spoleto in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Con un solo motivo ha dedotto vizio di motivazione per la mancata valutazione, da parte del giudice, delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, nel regime applicabile dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso il patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi, tra cui non rientra il vizio di motivazione; inoltre ha richiamato il principio secondo cui la motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è necessaria solo quando dagli atti emergano concreti elementi per una causa di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro il patteggiamento solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 129 c.p.p.

    impone al giudice di verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento; una motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti emergano concreti elementi per la loro applicazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamato in relazione alla disciplina temporale applicabile alla richiesta di patteggiamento e alla relativa impugnativa

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione, di per sé, non è motivo deducibile.
  • La censura relativa alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è proponibile solo se dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi in favore di una causa di non punibilità; in difetto, è sufficiente una motivazione anche implicita del giudice circa l'avvenuta verifica negativa.
  • Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, il controllo della Corte è limitato ai vizi tipizzati dalla legge, con conseguente inammissibilità dei motivi estranei al perimetro legale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata secondo equità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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