Sentenza del 25/03/2015 n. 5979 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la rettifica del valore dichiarato per la vendita, registrata il 29 giugno 2001, di un terreno con fabbricato industriale in corso di costruzione, con esclusione degli impianti, indicati come di proprietà di un terzo. L’Ufficio, sulla base di una stima UTE del 24 novembre 2004, confermata da una relazione del 22 aprile 2005, elevò il valore da lire 235.450.000 a lire 291.450.000 ai fini Invim e da lire 2.000.000.000 a lire 4.750.000.000 ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. La società contestava la motivazione e la legittimità della rettifica, sostenendo in particolare che le stime non indicassero gli immobili e gli atti usati per il confronto e che fosse inattendibile l’abbattimento del 35% del costo degli impianti, documentato in lire 1.506.763.061.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la CTR aveva pronunciato sulla contestazione relativa alla motivazione dell’avviso, anche se per relationem alla decisione di primo grado. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR si era limitata ad aderire alla sentenza della CTP senza esaminare criticamente le contestazioni sulla stima UTE, sui comparabili mancanti e sulla percentuale di abbattimento degli impianti, né spiegare perché la relazione fosse idonea a provare i maggiori valori. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza della CTR della Lombardia, che aveva confermato il rigetto dei ricorsi da parte della CTP di Varese, è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità; la Cassazione non ha deciso definitivamente il valore imponibile.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3
In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione la ricorrente ha trascritto la motivazione dell'atto impositivo e della relazione di stima ad esso allegata, da cui si evince che - sebbene si indichi che "le valutazioni sono state effettuate mediante stima diretta basata sul metodo sintetico - comparativo, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni e dei valori medi di mercato, per immobili raffrontagli, correnti in zona, con riferimento alle varie epoche di stima", nessuna indicazione (neppure con la successiva relazione di stima) ne è seguita su quali fossero gli immobili e gli atti assunti quale termine di comparazione.
La mera dichiarazione di aver usato il metodo sintetico-comparativo non basta, sul piano sostanziale, a dimostrare la congruità della rettifica se la stima non indica i beni e gli atti presi a comparazione. Nel caso concreto, la sufficienza formale della motivazione dell’avviso, che rinviava a una relazione allegata, non esonerava il giudice dall’esaminare le contestazioni sulla prova del maggior valore.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, commi 2 e 2-bis
La decisione tratta le disposizioni insieme all’art. 51, comma 3, nell’esame della motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione. L’avviso può essere motivato mediante rinvio a una relazione estimativa allegata, ma la questione della sufficienza della motivazione dell’atto è distinta dalla verifica giudiziale della fondatezza della stima e del maggior valore accertato.
Codice di procedura civile, art. 112
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice affronta la questione proposta, anche mediante richiamo alla decisione di primo grado; nel caso, la Cassazione ha ritenuto che la CTR avesse risposto alla censura sulla motivazione dell’avviso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis
Deve, infatti, ritenersi necessario, ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, che il giudice del merito, anche nel caso in cui l'accertamento sia supportato con riferimento alle valutazioni dell'organo tecnico, sia tenuto a verificare, esplicitando le ragioni del suo convincimento, se la stima dell'UTE risulti o meno idonea a superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi dall'ufficio, stante la natura comunque di atto di parte della relazione tecnica estimativa.
Il giudice di merito deve valutare in modo autonomo e motivato la relazione tecnica dell’amministrazione, che resta un atto di parte, e spiegare se essa superi le specifiche contestazioni del contribuente e provi il maggior valore. La mera adesione alla decisione impugnata, senza dar conto di tale esame, determina un vizio di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Poiché la controversia era soggetta ratione temporis alla disposizione, i motivi dovevano concludersi con un quesito di diritto o, per il vizio motivazionale, con un momento di sintesi che identificasse chiaramente il fatto controverso e decisivo. La Corte ha ritenuto soddisfatti tali requisiti.
Massime di principio
- La motivazione dell’avviso e la prova sostanziale del valore accertato sono piani distinti: il rinvio a una stima allegata può rendere comprensibili la pretesa e le sue ragioni, ma non dimostra automaticamente che il valore rettificato sia corretto.
- Una stima basata sul metodo comparativo deve consentire di capire quali beni e quali atti siano stati usati come comparabili; l’indicazione astratta del metodo, senza i riferimenti concreti, può essere insufficiente a sostenere nel merito il maggior valore.
- Quando il contribuente contesta specificamente una perizia dell’amministrazione, il giudice deve esaminare le obiezioni e spiegare perché la stima sia attendibile e sufficiente a provare la pretesa. Non basta recepire acriticamente la valutazione tecnica o richiamare per relationem la decisione di primo grado.
- Una pronuncia per relationem non è di per sé omessa pronuncia se affronta la questione; può però essere motivazionalmente insufficiente quando non mostra l’esame delle specifiche censure e il percorso logico seguito per respingerle.
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