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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28182/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per una cessione di sostanza stupefacente commessa in un arco temporale compreso tra settembre 2018 e aprile 2019. Con il primo motivo ha contestato la tenuta dell'affermazione di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta diretta a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, in particolare della chiamata in correità di un coimputato, già riscontrata da videoriprese e da appunti sequestrati. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato il quantitativo e il valore della sostanza, nonché lo stabile inserimento del ricorrente nel contesto dello spaccio e la possibilità di pagamento rateale, indice di abitualità dei rapporti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché finalizzato a sollecitare una rilettura del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché meramente reiterativo delle censure già svolte in appello e privo di confronto con la motivazione della Corte territoriale sulla non lieve entità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato come norma in concorso con il reato contestato, senza specifiche questioni interpretative decise

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    base della condanna per il fatto di detenzione/cessione di stupefacente

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    la Corte ribadisce che il giudice deve valutare globalmente tutti gli elementi rilevanti per stabilire se il fatto sia di lieve entità e motivare sulla prevalenza degli elementi ostativi rispetto a quelli favorevoli alla qualificazione attenuata

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944

    richiamata per il principio secondo cui non è consentita in cassazione una mera rilettura degli elementi di fatto e delle risultanze probatorie

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076

    richiamata per il principio secondo cui, ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve esaminare tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare perché alcuni dati non sono sufficienti a compensare gli elementi che escludono la lieve entità

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • La chiamata in correità può essere valorizzata quando risulti riscontrata da plurimi elementi estrinseci specificamente indicati in sentenza; il ricorrente che la contesti deve confrontarsi con tali riscontri e non limitarsi a opporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
  • Ai fini della qualificazione del fatto come lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti del caso concreto, spiegando perché gli elementi ostativi prevalgono su quelli eventualmente indicativi di minore offensività.
  • La mera riproposizione in cassazione di censure già dedotte in appello, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, integra motivo inammissibile.
  • Quando la sostanza stupefacente ha un valore economico significativo e il fatto evidenzia stabilità di rapporti nel contesto dello spaccio, può essere esclusa la lieve entità anche in presenza di circostanze che isolatamente considerate potrebbero apparire meno gravi.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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