Cassazione Penale, Ordinanza n. 19780/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di evasione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano il trattamento sanzionatorio, con contestazione dell'eccessività della pena e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze non si confrontavano con la motivazione di merito della sentenza impugnata, ritenuta puntuale e logica.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna, ossia l'evasione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censurare in modo generico la misura della pena o il diniego delle attenuanti generiche senza confrontarsi con la motivazione di merito della sentenza impugnata.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio non possono essere accolte quando la decisione di merito contiene un apparato argomentativo puntuale e logico sulla quantificazione della pena e sulla concessione o meno delle attenuanti.
- La manifesta infondatezza dei motivi comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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