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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45197/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce del 10/02/2023 che aveva accolto l'istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 665 c.p.p.) sostenendo che la competenza per decidere in executivis spettasse al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, poiché «aveva emesso l'ultimo dei provvedimenti passati in giudicato», e non alla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione del consolidato principio secondo cui, nei procedimenti con pluralità di imputati, quando la sentenza di appello ha riformato in senso sostanziale la pronuncia di primo grado per uno o più imputati, il giudice d'appello è competente a provvedere in executivis anche nei confronti degli altri imputati, benché la decisione di primo grado sia stata confermata per costoro. Perciò la Corte d'appello ha legittimamente affermato la propria competenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen.

    «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello»

    La Corte interpreta la norma nel senso che, nei procedimenti con pluralità di imputati, se l'appello ha riformato in termini sostanziali la decisione di primo grado per taluni imputati, il giudice d'appello è competente a decidere in executivis anche per gli altri imputati; la regola sul 'provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo' non si limita ai soli provvedimenti di condanna ma va letta alla luce della disciplina sulla competenza in presenza di più imputati e più provvedimenti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma procedurale che individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge). Nel caso il ricorso deduceva violazione di legge relativamente alla competenza ex art. 665 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese processuali a carico della parte soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata in ordine alla corretta esposizione sintetica del motivo di ricorso (richiesta di riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att.).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al potere del giudice di determinare equitativamente somme a carico del ricorrente; la Corte di Cassazione ha valutato che l'ulteriore somma di Euro 3.000,00 poteva essere disposta pur senza ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa grave.

Massime di principio

  • In procedimenti con più imputati la competenza a provvedere sull'esecuzione (in executivis) può spettare al giudice d'appello quando l'appello ha sostanzialmente riformato la sentenza di primo grado per uno o più imputati, estendendosi tale competenza anche agli altri coimputati.
  • L'art. 665 c.p.p. va interpretato unitariamente: la regola che assegna la competenza al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile non si applica limitatamente ai soli provvedimenti di condanna, ma deve tener conto della disciplina sulla competenza in presenza di plurimi imputati e provvedimenti.
  • Contestare la competenza del giudice dell'esecuzione richiede di confrontarsi con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità; affidarsi a orientamenti isolati espone al rigetto per manifesta infondatezza.
  • La Corte può dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione quando il motivo è manifestamente infondato; in tal caso il ricorrente è condannato alle spese e può essere disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende anche in assenza di colpa grave.
  • Prima di proporre impugnazioni fondate su questioni di competenza, è opportuno verificare la giurisprudenza consolidata in materia, in particolare sui casi di pluralità di imputati e sulla portata delle riforme operate in sede di appello.

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