Cassazione Civile, Ordinanza n. 22686/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, fondato sulla non congruità rispetto agli studi di settore e su ulteriori indici di anomalia. L’ufficio aveva invitato il contribuente al contraddittorio, ma questi aveva chiesto un rinvio per asseriti gravi motivi di salute; secondo l’Agenzia, la richiesta era tardiva e non adeguatamente documentata. Il contribuente aveva inoltre dedotto la crisi del settore economico di riferimento e la propria situazione aziendale, anche in relazione all’ammissione a concordato preventivo. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia ritenendo non svolto il contraddittorio per inerzia dell’ufficio e non sufficientemente grave, preciso e concordante il materiale presuntivo. In Cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente; 2) violazione delle norme sugli studi di settore e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il contraddittorio fosse regolarmente e utilmente attivato e che l’accertamento fosse sorretto anche da ulteriori elementi; 3) violazione delle norme processuali per avere la CTR annullato integralmente l’atto invece di limitarne eventualmente la portata, anche alla luce del concordato preventivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse affatto mancante o solo apparente, ma esistente e comprensibile. Ha invece censurato la CTR per aver erroneamente ritenuto non svolto il contraddittorio per inerzia dell’ufficio: la richiesta di rinvio del contribuente era stata tardiva e non adeguatamente documentata, sicché il contraddittorio poteva considerarsi non utilmente perfezionato. Inoltre, la Corte ha rilevato che l’accertamento non si fondava solo sullo scostamento dagli standards, ma anche su ulteriori indici di anomalia. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di motivazione rilevante si configura solo quando la motivazione manchi del tutto o sia incomprensibile come giustificazione della decisione.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato tra le norme processuali applicabili al processo tributario.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione ai requisiti della sentenza tributaria e alla motivazione.
Richiamato tra le disposizioni processuali invocate nel primo motivo.
Richiamato tra le disposizioni processuali invocate nel primo motivo.
art. 62-bis D.L. n. 331/1991
Richiamato come base normativa degli studi di settore.
art. 62-sexies D.L. n. 331/1991
Richiamato come base normativa degli studi di settore.
Richiamato per il contraddittorio preventivo nell’accertamento da studi di settore.
Richiamato per il riparto dell’onere probatorio nell’accertamento tributario.
Richiamato nel terzo motivo tra le norme processuali del processo tributario.
Richiamato nel terzo motivo tra le norme processuali del processo tributario.
Richiamato nel terzo motivo tra le norme processuali del processo tributario.
Richiamato nel terzo motivo per il preteso vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato solo per indicare l’omologazione della domanda di accesso al concordato preventivo, senza effetti invalidanti dell’accertamento.
Massime di principio
- L’invalidità della sentenza per mancanza di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia del tutto assente oppure talmente incongrua o contraddittoria da non consentire di individuarne la ratio decidendi; non basta il semplice dissenso sulla sua condivisibilità.
- Nel procedimento di accertamento basato sugli studi di settore, lo scostamento dagli standard non integra di per sé una presunzione dotata ex lege di gravità, precisione e concordanza: tali requisiti si consolidano all’esito del contraddittorio con il contribuente, che è normalmente necessario.
- L’Ufficio può legittimamente fondare l’accertamento anche sulla base degli standards quando il contraddittorio non si sia utilmente svolto per causa non imputabile all’Amministrazione, specie se la richiesta di rinvio del contribuente è tardiva o non adeguatamente documentata.
- L’accertamento fondato sugli studi di settore può essere sorretto anche da ulteriori elementi indiziari di anomalia; in tal caso il giudice deve valutarli complessivamente, non limitarsi a considerare il solo scostamento statistico.
- L’ammissione o l’omologazione di una procedura di concordato preventivo non incide, di per sé, sulla ritualità dell’atto impositivo né sulla legittimazione del contribuente a impugnarlo.
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