Sentenza del 19/06/2019 n. 2639 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La concessionaria aveva emesso un avviso di accertamento relativo all'anno 2016, assoggettando a imposta i pannelli pubblicitari applicati sui carrelli della spesa del centro commerciale A., sostenendo che i messaggi fossero visibili anche dall'esterno, nei parcheggi interni ed esterni, e fossero quindi idonei a diffondere indiscriminatamente il nome o i prodotti dell'azienda. La società contribuente ha contestato l'imposizione, sostenendo che la pubblicità fosse realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita e riferita all'attività ivi esercitata, beneficiando quindi dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507/1993. In appello, la concessionaria ha inoltre dedotto l'erroneità dell'interpretazione estensiva della norma e la nullità della precedente decisione, mentre la contribuente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.
La decisione
La Commissione Tributaria ha ritenuto ammissibile l'appello, poiché conteneva motivi sufficientemente chiari e specifici ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha però respinto nel merito le argomentazioni della concessionaria, precisando che la questione non riguardava un'interpretazione analogica dell'esenzione, ma l'individuazione dell'ambito dei locali adibiti alla vendita. I parcheggi interni ed esterni del centro commerciale sono stati considerati parte integrante della struttura commerciale. Di conseguenza, la pubblicità apposta sui carrelli della spesa, anche quando i carrelli circolano nei parcheggi e il messaggio può essere occasionalmente visibile dall'esterno, è stata ritenuta esente dall'imposta. L'appello è stato respinto, la sentenza di primo grado è stata confermata e le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 507/1993
La pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata
L'esenzione comprende la pubblicità realizzata nell'ambito del centro commerciale, inclusi i parcheggi interni ed esterni considerati funzionalmente collegati ai locali di vendita. Non rilevano le dimensioni o le caratteristiche del mezzo pubblicitario, né l'occasionale visibilità del messaggio dall'esterno quando il mezzo, come il carrello della spesa, circola nel centro commerciale o nei suoi parcheggi.
L'atto di appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione
L'appello è ammissibile quando consente di individuare con chiarezza gli errori attribuiti alla sentenza impugnata e le ragioni concrete per cui se ne chiede la riforma. Non è necessaria una formulazione formalistica, ma i motivi non devono essere generici o assolutamente incerti.
Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La contribuente ha richiamato il divieto di proposizione in appello di eccezioni nuove, sostenendo che la questione relativa al divieto di interpretazione analogica fosse stata sollevata per la prima volta nel giudizio di secondo grado.
Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 48696 del 23 dicembre 2014
Non sono rilevanti ai fini dell'assoggettabilità al tributo né le dimensioni né le caratteristiche del mezzo, tantomeno l'occasionale visibilità all'esterno del messaggio diffuso mediante la circolazione del carrello all'interno del centro commerciale o del parcheggio
La risoluzione è stata utilizzata come elemento interpretativo per confermare l'esenzione della pubblicità sui carrelli della spesa, pur non avendo natura vincolante per il giudice né valore di fonte normativa.
Risoluzione Ministero delle Finanze n. 901 del 16 luglio 1982
È richiamata quale precedente amministrativo a sostegno del principio secondo cui, per l'esenzione, non assumono rilievo le dimensioni e le caratteristiche del mezzo pubblicitario né la sua occasionale visibilità all'esterno.
Cassazione civile, Sezione V, ordinanza n. 6714 del 15 marzo 2017
La Commissione ha ritenuto il precedente non pertinente, poiché riguardava cartelloni collocati in un centro commerciale caratterizzato dalla presenza di attività eterogenee, tra cui banche, poste, bar, ristorante, albergo e università, e non la pubblicità apposta sui carrelli della spesa nell'ambito della specifica attività commerciale.
Massime di principio
- La pubblicità collocata all'interno di una struttura commerciale può beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507/1993 quando è riferita all'attività di vendita esercitata nella struttura.
- I parcheggi funzionalmente collegati al centro commerciale possono essere considerati parte integrante dei locali adibiti alla vendita, anche se alcuni sono esterni o accessibili al pubblico.
- La temporanea o occasionale visibilità del messaggio pubblicitario dall'esterno non esclude automaticamente l'esenzione, soprattutto quando il mezzo pubblicitario si muove fisiologicamente tra negozio, centro commerciale e parcheggio.
- Per valutare l'esenzione occorre esaminare la funzione e il collegamento del mezzo con l'attività commerciale, non soltanto la sua posizione fisica, dimensione o visibilità.
- Le circolari e le risoluzioni ministeriali non vincolano il giudice e non sono fonti di diritto, ma possono costituire elementi interpretativi utili, in particolare quando confermano un orientamento applicativo consolidato.
- In appello non è richiesta una formula rigida per i motivi di impugnazione, ma devono essere individuabili con sufficiente chiarezza gli errori della sentenza di primo grado e le ragioni della richiesta di riforma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 234 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 428 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 612 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 1022 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →