Cassazione Penale, Sentenza n. 28613/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Roma del 18/09/2023 che ha disposto la sostituzione della pena detentiva (2 anni e 6 mesi) con la detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 545-bis c.p.p. e 56 legge 24/11/1981 n. 689. Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge processuale sostenendo che l'istanza di applicazione della pena sostitutiva, depositata il 29/05/2023, fosse tardiva rispetto al termine di 30 giorni previsto dall'art. 95, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 10/10/2022 n. 150, poiché il termine dovrebbe decorrere dall'irrevocabilità della sentenza e non dalla conoscenza, da parte del condannato, della definitività della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale ritenendolo infondato. Ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello che ha disposto la detenzione domiciliare per Fortuna. La Corte ha ritenuto che: a) il termine di 30 giorni previsto dall'art. 95 d.lgs. 150/2022 non richiede espressamente che il decorso sia condizionato all'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, dell'irrevocabilità della sentenza; b) la natura speciale e transitoria dell'istituto (domanda al giudice dell'esecuzione per procedimenti pendenti in Cassazione alla data della novella) lo avvicina più a un incidente di esecuzione che a una impugnazione ordinaria, rendendo plausibile qualificare il termine come ordinatorio e non perentorio; c) incombe comunque al difensore la diligenza di informarsi sull'esito del ricorso in Cassazione quando sia stata proposta impugnazione che può essere deliberata de plano; pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato non è giustificato.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95, comma 1 (secondo periodo)
Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza
La Corte ha considerato il termine dei 30 giorni come fissato dalla norma ma, nella sua applicazione transitoria e incidentale, ha ritenuto plausibile conferirgli natura ordinatoria anziché perentoria.
Norma richiamata quale base per la sostituzione della pena detentiva con misura alternativa; la Corte d'appello ha applicato l'istituto per disporre la detenzione domiciliare.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 56
Richiamata come riferimento alle pene sostitutive applicabili in alternativa alla detenzione.
Richiamato come norma procedurale di riferimento per le istanze presentate al giudice dell'esecuzione.
I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge
La Corte ha usato questo principio per sostenere che non tutti i termini devono necessariamente essere intesi come perentori se la legge non lo prevede espressamente.
Richiamato nel ragionamento generale sulla perentorietà dei termini d'impugnazione; la giurisprudenza tende a considerare perentori molti termini di impugnazione, ma la Corte ha distinto il caso concreto per la sua natura incidente/esecutiva.
Richiamato in relazione alla procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e alla necessità, per il difensore, di monitorare l'esito dell'impugnazione.
Richiamato per distinguere la disciplina ordinaria dell'esecuzione da quella speciale della misura sostitutiva introdotta dalla novella; la Corte osserva che non è prevista la sospensione automatica dell'esecuzione durante il termine di cui all'art. 95.
Citato come esempio di temi eseguibili in materia di esecuzione che possono essere introdotti fuori da vincoli temporali stringenti; usato per giustificare maggiore elasticità nel regime temporale dell'istanza ex art. 95.
Massime di principio
- La presentazione dell'istanza di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 150/2022 deve essere tempestiva, ma il termine di 30 giorni, nella configurazione transitoria e incidentale prevista dalla norma, può essere qualificato come ordinatorio e non strettamente perentorio.
- La decorrenza del termine non può essere automaticamente subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del condannato, dell'irrevocabilità della sentenza quando la legge non lo preveda espressamente; tuttavia il rischio di esecuzione resta a carico del condannato in caso di tardiva proposizione.
- Nel caso di procedura "de plano" in Cassazione il difensore ha l'onere di attivarsi e informarsi sull'esito del ricorso: la mancata conoscenza formale non esonera dalla diligenza professionale.
- Trattandosi di una misura introdotta transitoriamente e con finalità eccezionale, i rigori dei termini di impugnazione ordinari possono essere mitigati; tuttavia la mitigazione non garantisce automaticamente l'accoglimento in caso di tardività incontestabile.
- In situazioni analoghe è prudente depositare l'istanza al giudice dell'esecuzione immediatamente dopo l'irrevocabilità della sentenza o, se vi è incertezza sulla data di decorrenza, adoperare mezzi processuali e comunicazioni che documentino la tempestività o la giustificazione della tardività.
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