Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 864/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trapani che, in esecuzione del rinvio della Corte di Cassazione, aveva rigettato la richiesta di confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 esclusivamente perché l'imputato era stato dichiarato fallito in epoca anteriore, seguendo un orientamento di legittimità che esclude la possibilità di sequestrare direttamente beni appartenenti alla massa fallimentare. Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale non ha tenuto conto di altri orientamenti giurisprudenziali contrari che ammettono la confisca anche dopo la dichiarazione di fallimento e che ha omesso accertamenti essenziali (esistenza e consistenza dell'attivo fallimentare, eventuale recupero da parte dell'Erario, preesistenti pretese creditorie, titolarità di diritti di terzi e buona fede degli stessi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Trapani per nuovo esame. La Corte ha affermato che l'art. 12-bis prevede una confisca obbligatoria in caso di patteggiamento e che l'intervenuta dichiarazione di fallimento non esclude automaticamente l'operatività della confisca. Ha indicato che il giudice penale deve effettuare verifiche di merito: esistenza e consistenza dell'attivo fallimentare, presenza di somme oggetto della cautela, eventuale recupero già effettuato dall'Erario, eventuali titolarità o diritti di terzi e la loro buona fede, nonché le modalità di soddisfacimento delle ragioni penal-sanzionatorie senza arrecare indebito pregiudizio ai creditori.

Norme richiamate

  • art. 12-bis, d.lgs. 74/2000

    nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto

    La norma stabilisce la confisca obbligatoria in caso di patteggiamento per reati tributari, applicabile anche nella forma per equivalente; unico limite espresso è l'appartenenza dei beni a persona estranea al reato. La declaratoria di fallimento non costituisce automaticamente un ostacolo normativo alla confisca: il giudice deve verificare la titolarità dei beni, l'eventuale coinvolgimento di terzi e l'eventuale preesistente soddisfacimento dell'Erario.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); nel caso di patteggiamento il giudice deve comunque disporre la confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis salvo che i beni appartengano a terzi estranei.

  • art. 42, comma 1, legge fallimentare

    La sentenza che dichiara il fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei beni, trasferendo la gestione alla procedura fallimentare; ciò riconosce al curatore la titolarità degli interessi pratici sulla massa attiva e la legittimazione a rappresentarla.

  • art. 43 legge fallimentare

    Attribuisce al curatore la rappresentanza in giudizio della massa fallimentare e, quindi, la possibilità di impugnare provvedimenti che incidono sui beni del fallimento.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento non esclude automaticamente la possibilità di disporre la confisca diretta o per equivalente: il giudice penale deve valutare caso per caso.
  • Il giudice deve accertare preliminarmente l'esistenza e la consistenza dell'attivo fallimentare e se le somme oggetto di confisca siano già state recuperate dall'Erario, per evitare duplicazioni o indebite locupletazioni.
  • Occorre verificare la titolarità di eventuali diritti di terzi sui beni sottoposti a misura e la buona fede degli acquisti da parte di terzi; se i beni appartengono a terzi estranei alla fattispecie, la confisca non opera.
  • La confisca, pur avendo prevalenza sulle pretese creditorie statutarie, deve essere ordinata con motivazione che contemperi la finalità sanzionatoria con la tutela delle legittime pretese dei creditori (valutazione di proporzionalità e salvaguardia dell'attivo fallimentare).
  • Se i beni aziendali non sono aggredibili direttamente per effetto della procedura concorsuale, si deve comunque considerare la possibilità di confisca per equivalente sui beni del soggetto responsabile, previa verifica delle circostanze sopra indicate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.