Cassazione Penale, Sentenza n. 1355/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del Tribunale del riesame di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce del 14/05/2021. Il ricorrente aveva poi comunicato rinuncia al ricorso, invocando la perdita di interesse per l'imminente trattazione dell'appello nel merito, e aveva chiesto di non essere condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p. Ha respinto la richiesta di esonero dalle spese e dalla sanzione perché, al momento della proposizione dell'appello innanzi al Tribunale del riesame, il ricorrente era privo di interesse: l'appello era stato proposto in proprio e non in qualità di legale rappresentante della persona giuridica proprietaria dei beni sottoposti a sequestro. Non si è pertanto verificata una sopravvenuta carenza di interesse (che escluderebbe condanna a spese e ammenda), ma una carenza originaria di interesse. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale relativa alla trattazione del ricorso; il processo è stato trattato ai sensi di questa disposizione (contestuale indicazione del rito/processo trattato).
art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia all'impugnazione o assenza di interesse da parte dell'impugnante.
Consente la condanna alle spese processuali e alla somma destinata alla Cassa delle Ammende; applicata per comminare la sanzione di euro 3.000,00 al ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri di determinazione della somma in favore della Cassa delle Ammende e ai principi che informano la comminazione della sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza Sez. U. (es. Sez. U. n. 6624/2011 - Marinaj; Sez. U. n. 20/1996 - Vitale)
Stabilisce che la sopravvenuta mancanza di interesse sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso evita condanne per spese e ammenda; tuttavia, se la carenza di interesse era già sussistente al momento della proposizione dell'impugnazione, essa non esclude la responsabilità per le spese e la sanzione.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione può comportare l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p.; va sempre indicata con chiarezza la natura e il momento della rinuncia.
- La distinzione tra carenza originaria e sopravvenuta di interesse è centrale: se l'interesse mancava già al momento della proposizione dell'impugnazione, il giudice può condannare il ricorrente a spese e ammenda; se invece l'interesse è venuto meno successivamente, non seguono normalmente condanne per responsabilità processuale.
- Occorre valutare attentamente la legittimazione e la qualità soggettiva di chi impugna (per esempio, se si agisce 'in proprio' o come rappresentante di una persona giuridica): l'assenza di legittimazione determina la carenza di interesse e l'eventuale inammissibilità.
- La presentazione di un ricorso senza aver previamente verificato l'interesse concreto all'impugnazione espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie; conviene, prima di proporre impugnazioni, accertare la titolarità dell'interesse ad impugnare.
- Nei casi di mutamento della situazione di fatto o di diritto sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso (che renda priva di oggetto la decisione), la sopravvenuta carenza di interesse può evitare sanzioni, ma ciò deve risultare chiaramente dal quadro fattuale sopravvenuto.
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