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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37530/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza 27/05/2025 che aveva rigettato la richiesta di ulteriore indennizzo per danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da presunta ingiusta detenzione (custodia cautelare in carcere dal 17/12/2016 al 23/12/2016 e arresti domiciliari dal 23/12/2016 al 30/12/2016). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione per travisamento delle prove e contraddittorietà, sostenendo che la Corte di appello non aveva correttamente valutato la consulenza medico-legale del dott. Francesco Berti Ceroni che aveva descritto danno biologico psichico (8-12% di riduzione delle capacità socio-lavorative) e danno esistenziale, chiedendo quindi la liquidazione di un ulteriore indennizzo patrimoniale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: l'ordinanza impugnata è stata notificata il 25/06/2025 e il termine di 15 giorni per proporre ricorso scadeva il 10/07/2025, mentre il ricorso è stato depositato l'11/07/2025. Anche nel merito la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: la Corte di appello aveva motivato adeguatamente l'esclusione di una maggiorazione per danni non patrimoniali, ritenendo non provati danni alla salute o psicologici (mancanza di certificazioni mediche e riscontri oggettivi nella consulenza, che riportava fatti inerenti la sola pendenza processuale e non la specifica detenzione di circa quindici giorni). La Corte ha richiamato il principio per cui il "danno esistenziale" non costituisce una voce autonoma indennizzabile rispetto alla privazione della libertà e che la somma dovuta in base all'art. 314 c.p.p. si riferisce alla durata della ingiusta detenzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    termine per proporre ricorso per cassazione di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza

    Termine breve per impugnare l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione; il decorso del termine determina l'inammissibilità del ricorso se proposto oltre i 15 giorni.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    L'indennizzo per ingiusta detenzione deve essere commisurato alla sola durata della privazione della libertà personale, non ai tempi e al disagio complessivo della vicenda processuale.

  • Sez. 4, n. 6913 del 12/02/2021 (Errico)

    Principio secondo cui il "danno esistenziale" non costituisce voce autonoma indennizzabile separatamente rispetto al pregiudizio derivante dalla privazione della libertà.

  • Sez. 4, n. 30578 del 07/06/2016 (Lombardo)

    Conferma che la quantificazione dell'indennizzo è funzione della durata della ingiusta detenzione e che il disagio dovuto alla pendenza processuale non incide sulla misura dell'indennizzo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento; la norma è stata applicata per imporre anche la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente al giudice di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista per l'inammissibilità del ricorso; in sede di cassazione è stata esercitata la facoltà di irrogare un versamento equitativo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Rispettare rigorosamente il termine di 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza per proporre ricorso in Cassazione contro decisioni sulla riparazione per ingiusta detenzione; il mancato rispetto comporta inammissibilità per tardività.
  • La Corte di Cassazione controlla la logicità e la correttezza della motivazione del giudice di merito, non riesamina liberamente la congruità delle somme liquidate salvo vizio logico evidente.
  • Il "danno esistenziale" non è generalmente riconosciuto come voce autonoma indennizzabile oltre alla privazione della libertà; va quindi valutato con cautela la richiesta di maggiorazioni basate su tale categoria.
  • I danni psicologici e alla salute devono essere provati con documentazione medica e riscontri oggettivi; relazioni che riportano solo il racconto della parte senza certificazioni non sono sufficienti a fondare una maggiorazione dell'indennizzo.
  • La somma dovuta dallo Stato per ingiusta detenzione si misura in funzione della durata della privazione della libertà e non in ragione della durata complessiva o del disagio soggettivo derivante dalla vicenda processuale.
  • In caso di proposizione di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato a spese e a una sanzione pecuniaria (anche aumentata oltre il massimo edittale) a favore della Cassa delle Ammende.

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