Cassazione Penale, Sentenza n. 37530/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza 27/05/2025 che aveva rigettato la richiesta di ulteriore indennizzo per danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da presunta ingiusta detenzione (custodia cautelare in carcere dal 17/12/2016 al 23/12/2016 e arresti domiciliari dal 23/12/2016 al 30/12/2016). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione per travisamento delle prove e contraddittorietà, sostenendo che la Corte di appello non aveva correttamente valutato la consulenza medico-legale del dott. Francesco Berti Ceroni che aveva descritto danno biologico psichico (8-12% di riduzione delle capacità socio-lavorative) e danno esistenziale, chiedendo quindi la liquidazione di un ulteriore indennizzo patrimoniale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: l'ordinanza impugnata è stata notificata il 25/06/2025 e il termine di 15 giorni per proporre ricorso scadeva il 10/07/2025, mentre il ricorso è stato depositato l'11/07/2025. Anche nel merito la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: la Corte di appello aveva motivato adeguatamente l'esclusione di una maggiorazione per danni non patrimoniali, ritenendo non provati danni alla salute o psicologici (mancanza di certificazioni mediche e riscontri oggettivi nella consulenza, che riportava fatti inerenti la sola pendenza processuale e non la specifica detenzione di circa quindici giorni). La Corte ha richiamato il principio per cui il "danno esistenziale" non costituisce una voce autonoma indennizzabile rispetto alla privazione della libertà e che la somma dovuta in base all'art. 314 c.p.p. si riferisce alla durata della ingiusta detenzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
termine per proporre ricorso per cassazione di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza
Termine breve per impugnare l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione; il decorso del termine determina l'inammissibilità del ricorso se proposto oltre i 15 giorni.
L'indennizzo per ingiusta detenzione deve essere commisurato alla sola durata della privazione della libertà personale, non ai tempi e al disagio complessivo della vicenda processuale.
Sez. 4, n. 6913 del 12/02/2021 (Errico)
Principio secondo cui il "danno esistenziale" non costituisce voce autonoma indennizzabile separatamente rispetto al pregiudizio derivante dalla privazione della libertà.
Sez. 4, n. 30578 del 07/06/2016 (Lombardo)
Conferma che la quantificazione dell'indennizzo è funzione della durata della ingiusta detenzione e che il disagio dovuto alla pendenza processuale non incide sulla misura dell'indennizzo.
Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento; la norma è stata applicata per imporre anche la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Consente al giudice di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista per l'inammissibilità del ricorso; in sede di cassazione è stata esercitata la facoltà di irrogare un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Rispettare rigorosamente il termine di 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza per proporre ricorso in Cassazione contro decisioni sulla riparazione per ingiusta detenzione; il mancato rispetto comporta inammissibilità per tardività.
- La Corte di Cassazione controlla la logicità e la correttezza della motivazione del giudice di merito, non riesamina liberamente la congruità delle somme liquidate salvo vizio logico evidente.
- Il "danno esistenziale" non è generalmente riconosciuto come voce autonoma indennizzabile oltre alla privazione della libertà; va quindi valutato con cautela la richiesta di maggiorazioni basate su tale categoria.
- I danni psicologici e alla salute devono essere provati con documentazione medica e riscontri oggettivi; relazioni che riportano solo il racconto della parte senza certificazioni non sono sufficienti a fondare una maggiorazione dell'indennizzo.
- La somma dovuta dallo Stato per ingiusta detenzione si misura in funzione della durata della privazione della libertà e non in ragione della durata complessiva o del disagio soggettivo derivante dalla vicenda processuale.
- In caso di proposizione di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato a spese e a una sanzione pecuniaria (anche aumentata oltre il massimo edittale) a favore della Cassa delle Ammende.
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