Cassazione Penale, Ordinanza n. 00384/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando, in sintesi, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 n. 4 e 6 c.p. e il diniego della sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva. Dal testo emerge che il fatto concreto riguardava condotte violente e ripetute, rivolte sia contro cose sia contro i pubblici ufficiali intervenuti, con danni a beni non di valore insignificante; inoltre era presente una precedente condanna per fatti analoghi, ritenuta indice di abitualità. La riparazione del danno non risultava integralmente avvenuta prima dell'inizio del giudizio, quindi prima dell'apertura del dibattimento, circostanza rilevante per le attenuanti invocate. La difesa ha anche censurato la prognosi negativa posta a base del diniego della pena sostitutiva, ritenendola immotivata o comunque non condivisibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua e corretta dalla sentenza impugnata. In particolare, ha condiviso l'esclusione della particolare tenuità del fatto per la violenza e ripetizione delle condotte e per l'abitualità desunta da precedente condanna per fatti analoghi; ha ritenuto corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche o speciali invocate, in ragione del valore non trascurabile dei beni danneggiati e dell'assenza di integrale riparazione del danno prima dell'apertura del dibattimento; ha infine ritenuto legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva, fondato su una prognosi negativa desunta dalle modalità del fatto, dall'intensità del dolo e dalla personalità dell'imputata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando le modalità della condotta sono violente e ripetute e quando ricorre un indice di abitualità desumibile da precedente condanna per fatti analoghi.
La riparazione del danno, per rilevare ai fini dell'attenuante, deve essere integrale e deve intervenire prima dell'inizio del giudizio, cioè prima dell'apertura del dibattimento.
L'attenuante non può essere riconosciuta se la riparazione del danno non è stata completa nei tempi richiesti dalla norma.
Nel valutare la concedibilità delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice deve applicare i criteri di commisurazione della pena; se la motivazione è adeguata, la valutazione discrezionale non è sindacabile in cassazione.
Le modifiche introdotte non elidono il potere-dovere del giudice di fondare il giudizio sulle pene sostitutive sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il fatto presenti modalità violente e reiterate e risulti ostativo un indice di abitualità desunto da precedenti specifici.
- Le attenuanti fondate sulla riparazione del danno presuppongono una riparazione integrale, tempestiva e intervenuta prima dell'apertura del dibattimento; una riparazione parziale o tardiva non è sufficiente.
- Il diniego delle pene sostitutive delle pene detentive brevi è legittimo se sorretto da una prognosi negativa adeguatamente motivata sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., delle modalità del fatto, dell'intensità del dolo e della personalità dell'imputato.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della discrezionalità del giudice quando la motivazione sul diniego di benefici o alternative sanzionatorie sia congrua e non manifestamente illogica.
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