Cassazione Penale, Sentenza n. 33112/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Verbania che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto a fini di confisca del prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) contestato, tra gli altri, alla ROMEGGIO. Il P.M. ha dedotto violazione dell'art. 125 c.p.p., sostenendo che la motivazione del Tribunale fosse meramente apparente e che quest'ultimo avesse erroneamente escluso il dolo di concorso in capo alla ROMEGGIO, non valorizzando elementi indizianti quali le dimensioni e l'assetto aziendale, la collocazione degli uffici, alcune intercettazioni e l'emergere di ulteriori fatture ritenute inesistenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'annullamento dell'ordinanza di sequestro preventivo in relazione alla ROMEGGIO. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente motivato la decisione, richiamando la precedente ordinanza che già aveva escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) a carico della ROMEGGIO e osservando che non erano stati prodotti elementi di novità tali da giustificare un nuovo esame degli stessi fatti. La Corte ha inoltre sottolineato che la motivazione del Tribunale non è né mancante né meramente apparente e ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali, essendo ammessa la censura in Cassazione solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
Norme richiamate
Norma che integra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; il Tribunale ha valutato che non sussisteva la prova del dolo di concorso della ROMEGGIO rispetto a tale fattispecie.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione dell'ordinanza; la Corte ha tuttavia ritenuto infondata la doglianza, ritenendo che la motivazione non fosse meramente apparente.
Norma richiamata per delimitare l'oggetto e i limiti del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione sulle misure cautelari reali; la Corte ha ricordato che non può riesaminare motivazioni valutative già compiute dal giudice del merito salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento ai limiti della cognizione della Corte di Cassazione: la Corte non sindaca la mera illogicità manifesta della motivazione, potendo intervenire solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
Massime di principio
- Il pubblico ministero non può ottenere una nuova misura cautelare reale sollecitando un riesame degli stessi elementi già valutati e ritenuti insufficienti dal giudice, a meno che non emergano elementi di novità effettivi.
- Per disporre il sequestro preventivo a fini di confisca è necessaria una base indiziaria minima e solida circa la responsabilità penale e il dolo; la mera produzione di documenti aggiuntivi che non cambiano il quadro probatorio può essere insufficiente.
- La valutazione del dolo di concorso può tener conto del ruolo organizzativo dell'indagato (es. mera impiegata vs soggetto decisionale), delle condizioni economiche personali e delle somme effettivamente rinvenute; tali elementi possono escludere la sussistenza del fumus commissi delicti.
- La motivazione giurisdizionale deve essere effettiva e coerente con le risultanze processuali; tuttavia la Corte di Cassazione, in sede di legittimità, interviene solo in caso di motivazione inesistente o meramente apparente e non per sindacare valutazioni di merito o logica interna della decisione.
- In procedimenti cautelari è strategico per l'accusa dimostrare collegamenti probatori nuovi e specifici (es. prova di effettiva partecipazione alle decisioni, flussi finanziari riconducibili all'indagato, comunicazioni che attestino la consapevolezza dell'illiceità) se si intende riproporre una misura già disattesa dal giudice.
- Per la difesa, evidenziare l'assenza di poteri decisionali, la modestia delle risorse personali e l'assenza di utilità patrimoniali riconducibili al reato è efficace per contrastare misure reali cautelari.
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