Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33918/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine utile per impugnare. Ha quindi applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello di Catania. Dalla decisione emerge che il gravame è stato presentato il 15 marzo 2025 contro una sentenza decisa il 21 gennaio 2025, con deposito della motivazione ritenuto avvenuto ritualmente entro 15 giorni. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: il termine per impugnare sarebbe scaduto il 7 marzo 2025. La Corte ha escluso l'applicazione dell'aumento del termine previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., perché in primo grado l'imputato era stato giudicato con rito abbreviato e quindi non poteva essere considerato assente.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    L'aumento del termine per impugnare non si applica quando, in primo grado, l'imputato sia stato giudicato con rito abbreviato e non possa quindi ritenersi assente.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine di impugnazione calcolato in base alla data di decisione e al deposito della motivazione.
  • L'aumento del termine di impugnazione previsto per l'imputato assente non opera se l'imputato è stato giudicato in primo grado con rito abbreviato e non può essere qualificato come assente ai fini dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.