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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26964/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento trae origine dalla conferma, da parte della Corte di appello di Catania, Sezione per i minorenni, della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale per i minorenni della stessa città, con cui era stata affermata la responsabilità penale dell'imputato per concorso in lesioni personali volontarie e danneggiamento, commessi il 28 gennaio 2024. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto un unico motivo, denunciando vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. limitatamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di danneggiamento, sostenendo in sostanza che la motivazione di merito non avrebbe correttamente apprezzato il dolo. La Corte ha ritenuto la censura meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, priva di specifica critica alla ratio decidendi e diretta, in realtà, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza sull'elemento soggettivo del danneggiamento era già stata vagliata e respinta con motivazione logica e adeguata dal giudice di merito e che la valutazione del dolo costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui il minorenne ricorrente non può essere condannato, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La censura di legittimità è stata ritenuta non idonea a superare la motivazione di merito, perché non individuava un effettivo vizio motivazionale ma mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    È stato richiamato ai fini dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Radulovic, Rv. 216704 – 01

    È stato ricordato che il minorenne che ricorra per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione di vizio di motivazione in cassazione non può risolversi in una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito; occorre confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La valutazione dell'elemento soggettivo del reato è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia logica, congrua e adeguata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste formale del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi probatori e una rivalutazione del merito.
  • Nel caso di ricorso proposto da un minorenne, la declaratoria di inammissibilità o il rigetto non comportano la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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