Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04304/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato e reiterativo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un solo motivo di ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Bari, deducendo la mancanza di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, c.p.p. La censura mirava a contestare il diniego del beneficio/processuale richiamato dalla difesa, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul punto. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era manifestamente infondata e sostanzialmente reiterativa rispetto a quanto già osservato in appello, dove erano stati valorizzati la notevole gravità dei fatti, la dedizione professionale alla consumazione dei reati e la ricezione di più beni provenienti da furti diversi, elementi ritenuti congruamente e logicamente posti a fondamento della decisione.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.

    La censura relativa alla sua omessa applicazione è stata ritenuta infondata, poiché la motivazione della Corte di merito sui plurimi elementi di fatto e di personalità è stata considerata sufficiente e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso che deduca la mancanza di motivazione è inammissibile quando risulti meramente reiterativo di questioni già esaminate dal giudice di merito e non evidenzi effettivi vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La valutazione di elementi quali la gravità dei fatti, la professionalità nell'attività delittuosa e la ricezione di beni provenienti da più furti può legittimare il diniego di un beneficio richiesto dalla difesa, se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • In sede di legittimità, la Corte non rivaluta il merito ma verifica solo la presenza di vizi denunciabili; in mancanza di tali vizi, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.