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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45312/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15-12-2022 della Corte di appello di Napoli che aveva nuovamente rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente contestava la violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e denunciava la mancata osservanza delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente della Corte di Cassazione: in particolare la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato se la domanda di indennizzo riguardasse solo profili di ingiustizia sostanziale (assoluzione per insussistenza dei reati di falso e archiviazione per la corruzione) o anche profili di ingiustizia formale (esclusione della gravità indiziaria in sede cautelare), non avrebbe chiarito la relazione causale tra la presunta condotta colposa (il suggerimento tecnico di indicare la "classe 4" nel progetto) e l'adozione/mantenimento della misura cautelare, né si sarebbe confrontata con il provvedimento di archiviazione relativo alla corruzione; inoltre si eccepiva che la condotta di Testa, se colposa, era deontologicamente scorretta ma priva di rilevanza causale rispetto alla cautela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata della Corte di appello di Napoli e ha disposto il rinvio ad altra Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. La Corte di Cassazione ha censurato la motivazione del giudice del rinvio perché ha reiterato il difetto già evidenziato nella sentenza rescindente, non avendo specificato in modo adeguato e contestualizzato il profilo di colpa grave ostativo all'indennizzo, né valutato unitariamente il complesso degli elementi probatori e delle decisioni che avevano escluso la rilevanza penale dei fatti (tra cui l'archiviazione per corruzione e l'esclusione della gravità indiziaria per due capi). Ha altresì ricordato i principi giurisprudenziali secondo i quali la mera scorrettezza deontologica non basta a escludere il diritto alla riparazione se non dimostrata la relazione causale con la privazione della libertà o la formazione di un apparente convincimento di colpevolezza.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; nella pratica giurisprudenziale è invocata per valutare il diritto all'indennizzo salvo che la privazione della libertà non sia stata causata da dolo o colpa grave del richiedente

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Norma complementare in materia di riparazione per ingiusta detenzione; impone i criteri e le condizioni per concedere l'indennizzo, tenendo conto delle cause ostative come dolo o colpa grave

  • Principio di Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013 (giurisprudenza)

    Principio per cui, ai fini dell'indennizzo per ingiusta detenzione, non è necessario che sussista un errore giudiziario: può essere sufficiente l'antinomia tra custodia e assoluzione o altri profili strutturali/ funzionali. Tuttavia l'indennizzo è precluso se è provato che la privazione della libertà sia dipesa da dolo o grave colpa del richiedente

Massime di principio

  • In ipotesi di domanda di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve motivare in modo specifico e contestualizzato l'eventuale addebito di colpa grave, indicando la relazione causale tra la condotta imputata e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare
  • La semplice scorrettezza deontologica non è di per sé sufficiente per escludere l'indennizzo: occorre che tale comportamento, insieme ad altri elementi, abbia oggettivamente evocato un'apparenza di reità tale da indurre, secondo un canone di normalità, l'adozione della misura
  • Il giudice deve tenere conto e confrontarsi con tutte le decisioni di merito e cautelari intervenute (assoluzioni, archiviazioni, provvedimenti del riesame che escludono la gravità indiziaria) e motivare come tali decisioni influenzino la valutazione della colpa grave ostativa
  • Le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio possono rilevare ai fini dell'esclusione dell'indennizzo solo se, in presenza di un quadro indiziario significativo, hanno effettivamente rafforzato il convincimento di colpevolezza; non sono decisive se non contestualizzate nel complesso probatorio
  • Se la Corte di Cassazione annulla per vizio motivazionale un provvedimento di riparazione, il giudice del rinvio deve attenersi alle indicazioni della sentenza rescindente e svolgere una nuova, puntuale valutazione dei profili di fatto e di diritto indicati

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