Cassazione Penale, Ordinanza n. 25196/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza d'appello che aveva confermato l'applicazione della recidiva. L'unico motivo deduceva il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. La Corte rileva però che la censura riproduceva sostanzialmente doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua, logica e conforme ai principi di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non consentito perché meramente reiterativo di questioni già dedotte e valutate in appello; ha inoltre osservato che il giudice di secondo grado aveva motivato adeguatamente sull'applicazione della recidiva, valorizzando pericolosità, grado di colpevolezza, vita antecedente e omogeneità tra precedenti e fatto nuovo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro per valutare la gravità del fatto e la personalità del reo ai fini dell'applicazione della recidiva.
La decisione si colloca nell'ambito della recidiva, che può essere applicata solo se il nuovo fatto è concretamente significativo in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a reiterare doglianze già prospettate in appello e specificamente disattese dal giudice di merito con motivazione logica e pertinente.
- Ai fini dell'applicazione della recidiva, il giudice deve verificare in concreto che il nuovo fatto, in rapporto ai precedenti e ai parametri dell'art. 133 c.p., sia significativo sotto il profilo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo.
- La motivazione sulla recidiva è adeguata quando dà conto degli elementi fattuali da cui desumere pericolosità, grado di colpevolezza, antecedenti di vita e omogeneità tra precedenti e fatto oggetto del giudizio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →