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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25196/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza d'appello che aveva confermato l'applicazione della recidiva. L'unico motivo deduceva il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. La Corte rileva però che la censura riproduceva sostanzialmente doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua, logica e conforme ai principi di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non consentito perché meramente reiterativo di questioni già dedotte e valutate in appello; ha inoltre osservato che il giudice di secondo grado aveva motivato adeguatamente sull'applicazione della recidiva, valorizzando pericolosità, grado di colpevolezza, vita antecedente e omogeneità tra precedenti e fatto nuovo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato quale parametro per valutare la gravità del fatto e la personalità del reo ai fini dell'applicazione della recidiva.

  • art. 99 c.p.

    La decisione si colloca nell'ambito della recidiva, che può essere applicata solo se il nuovo fatto è concretamente significativo in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a reiterare doglianze già prospettate in appello e specificamente disattese dal giudice di merito con motivazione logica e pertinente.
  • Ai fini dell'applicazione della recidiva, il giudice deve verificare in concreto che il nuovo fatto, in rapporto ai precedenti e ai parametri dell'art. 133 c.p., sia significativo sotto il profilo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo.
  • La motivazione sulla recidiva è adeguata quando dà conto degli elementi fattuali da cui desumere pericolosità, grado di colpevolezza, antecedenti di vita e omogeneità tra precedenti e fatto oggetto del giudizio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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