Ordinanza n. 28/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1067/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione II, n. 1067/2025, della cui esecutività è stata chiesta la sospensione
Esito
Favorevole al ricorrente (regione e impresa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Puglia ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia n. 1067/2025, chiedendone in via incidentale la sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Dal testo risulta che anche Ricerche Diagnostiche S.r.l. si è costituita in giudizio; non sono esposti i motivi specifici dell'appello né il contenuto della controversia definita in primo grado. È indicato soltanto che la decisione impugnata incide sulla programmazione sanitaria regionale e che la causa richiede l'approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Puglia. La misura è stata disposta per mantenere integra la situazione nelle more della decisione di merito, considerati gli interessi coinvolti e l'incidenza della sentenza sulla programmazione sanitaria regionale. Il merito dell'appello è stato fissato all'udienza pubblica del 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base processuale per la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata in appello.
Massime di principio
- In appello, la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza impugnata può essere disposta quando la causa richiede un approfondimento incompatibile con una decisione immediata e, nelle more, occorre mantenere integra la situazione di fatto e di diritto.
- La rilevanza della decisione impugnata sulla programmazione sanitaria regionale costituisce un elemento considerabile nella valutazione cautelare degli interessi in gioco.
- L'accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito dell'appello, che deve essere fissato per la successiva udienza di discussione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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